Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e severi nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. Significa che l’impugnazione non supera neanche il primo vaglio di ammissibilità, venendo respinta senza un’analisi approfondita del merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle ragioni e delle conseguenze di una tale pronuncia, in un caso relativo al reato di resistenza a pubblico ufficiale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ossia resistenza a un pubblico ufficiale. A seguito della decisione di primo grado, la questione è approdata davanti alla Corte d’Appello, la quale ha confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non rassegnato, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione degli elementi costitutivi del reato operata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 gennaio 2025, ha messo fine alla vicenda processuale dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche comportato per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La ragione fondamentale della decisione risiede nella natura del motivo di ricorso. La Corte ha ritenuto la censura proposta dall’imputato come “manifestamente infondata”. Questo termine tecnico indica che le argomentazioni erano talmente prive di pregio giuridico da non meritare un esame approfondito.
I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione “logica, coerente e puntuale” riguardo alla sussistenza di tutti gli elementi del reato contestato. In sostanza, il ricorso non introduceva nuove e valide questioni di diritto, ma si limitava a riproporre una critica alla valutazione dei fatti già adeguatamente compiuta nei gradi di merito, un’operazione non consentita in sede di Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Proporre un ricorso basato su censure manifestamente infondate non solo è inutile ai fini di un possibile annullamento della sentenza, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Per questo motivo, è cruciale che un ricorso per Cassazione sia fondato su solidi e specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘manifestamente infondato’?
Significa che i motivi presentati sono così palesemente privi di fondamento giuridico che la Corte li rigetta senza procedere a un esame approfondito del merito della questione. Si tratta di un vizio che porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo di impugnazione fosse manifestamente infondato. Inoltre, ha rilevato che la Corte d’Appello aveva già motivato la sua decisione in modo logico, coerente e puntuale, rendendo la censura del ricorrente priva di pregio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per scoraggiare impugnazioni pretestuose.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6903 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6903 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a LAMEZIA TERME il 04/11/1984
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pem è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
considerato, invero, che in relazione all’integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 3, 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025