Ricorso Inammissibile: L’Ordinanza della Cassazione che Fa Scuola
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni avvocato teme, poiché blocca l’analisi del merito e conferma la decisione precedente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle ragioni che portano a tale declaratoria, sottolineando l’importanza della strategia processuale fin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti alla base del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due argomenti principali:
1. Una contestazione sulla ricostruzione dei fatti così come accertata nei precedenti gradi di giudizio.
2. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere un annullamento della condanna, mettendo in discussione sia l’accertamento della sua colpevolezza sia la rilevanza penale del fatto commesso.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha respinto completamente le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno basato la loro decisione su due pilastri fondamentali.
Manifesta Infondatezza dei Motivi
In primo luogo, i giudici hanno ritenuto i motivi relativi alla ricostruzione del fatto come ‘manifestamente infondati’. Questo significa che le critiche mosse alla sentenza d’appello erano così palesemente prive di pregio da non meritare un esame approfondito. La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata era supportata da una motivazione adeguata e logica, che aveva già condotto all’affermazione di responsabilità dell’imputato. In questi casi, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Omessa Censura in Appello e Ostacoli Sostanziali
In secondo luogo, e con ancora maggiore peso, la Corte ha rilevato un vizio procedurale decisivo riguardo alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. La difesa non aveva sollevato questa specifica questione nel precedente atto di appello. Proporla per la prima volta in Cassazione costituisce un motivo inammissibile, poiché il giudizio di legittimità non può esaminare questioni nuove. Ad ogni modo, la Corte ha aggiunto che, anche se fosse stata proposta correttamente, la richiesta sarebbe stata comunque respinta a causa della ‘complessiva gravità del fatto’ e dei ‘precedenti gravanti sull’imputato’, elementi che ostacolano l’applicazione del beneficio della particolare tenuità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. L’inammissibilità non è una sanzione arbitraria, ma la conseguenza logica di un ricorso che non rispetta i requisiti di legge. I motivi devono essere specifici e pertinenti, non possono limitarsi a una generica contestazione della sentenza impugnata. Soprattutto, il ricorso per cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Le questioni di fatto, se adeguatamente motivate dai giudici dei primi due gradi, non sono più discutibili.
Inoltre, la regola che impedisce di sollevare nuove questioni in Cassazione garantisce l’ordine e la gradualità del processo. Ogni doglianza deve essere presentata al giudice competente nel momento corretto. L’omessa censura in appello su un punto specifico, come la particolare tenuità del fatto, preclude la possibilità di discuterne successivamente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: la strategia difensiva deve essere completa e lungimirante fin dal primo grado. Un appello ben costruito deve contenere tutte le possibili censure alla sentenza di primo grado, sia di fatto che di diritto. Tralasciare un argomento significa, nella maggior parte dei casi, perderlo per sempre. La declaratoria di ricorso inammissibile comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Una pianificazione attenta è, quindi, essenziale per evitare conseguenze negative sia sul piano penale che economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: i motivi relativi alla ricostruzione dei fatti sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’ e la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto non era stata sollevata nel precedente grado di appello.
È possibile chiedere l’applicazione della particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, non è possibile. La Corte ha stabilito che la questione doveva essere censurata nell’atto di appello. Presentarla per la prima volta in Cassazione costituisce un motivo nuovo e, come tale, inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19264 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PORTO EMPEDOCLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che i motivi di ricorso (concernenti la ricostruzione del fatto e l’esclusione della scriminante ex art. 131-bis cod. pen.) sono manifestamente infondati;
ritenuto che la prima questione non tiene conto dell’adeguata motivazione che ha condotto all’affermazione di responsabilità;
rilevato che con l’appello non era stata censurata l’omessa dichiarazione di particolare tenuità del fatto che, ad ogni modo, risulterebbe impedita stante il quadro di complessiva gravità del fatto e i precedenti gravanti sull’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere este re
Il Presidente