Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Merito
L’ordinanza n. 19030 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga gestito nel nostro sistema giudiziario. Quando i motivi di appello non presentano elementi di novità o critiche specifiche alla sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte, la Suprema Corte interviene per porre fine al procedimento. Questo caso specifico ci permette di analizzare i criteri di ammissibilità e le ragioni che portano a una tale decisione.
I Fatti del Caso: Un Appello Contro la Sentenza di Condanna
Una persona condannata dalla Corte d’Appello di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito. L’appello si basava su tre principali motivi: la presunta violazione delle norme sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e l’errata applicazione di una norma sulla recidiva (art. 99 c.p.).
Analisi dei Motivi del Ricorso
La difesa della ricorrente ha tentato di smontare l’impianto accusatorio e la congruità della pena inflitta, ma senza introdurre argomenti nuovi o critiche puntuali alla motivazione della sentenza di secondo grado.
Critiche alla Valutazione della Prova e alle Attenuanti
I primi due motivi del ricorso erano strettamente collegati. La difesa sosteneva che i giudici d’appello avessero erroneamente valutato le prove a carico e, di conseguenza, avessero ingiustamente negato la concessione delle attenuanti generiche. Secondo la ricorrente, la pena era sproporzionata. Tuttavia, queste argomentazioni erano state già ampiamente discusse e motivate nella sentenza impugnata.
La Presunta Violazione sulla Recidiva
Il terzo motivo, invece, denunciava una violazione specifica dell’art. 99, sesto comma, del codice penale. La difesa riteneva che tale norma fosse stata applicata in modo errato, ma, come vedremo, questa tesi si scontrava con le evidenze documentali.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha analizzato i motivi presentati e li ha ritenuti non meritevoli di un esame approfondito, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Corte ha spiegato che i primi due motivi non superavano la cosiddetta “soglia di ammissibilità”. Essi erano, infatti, meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano fornito una motivazione sufficiente e non illogica, basata su un’attenta analisi del compendio probatorio. In particolare, la decisione di non concedere le attenuanti generiche era stata giustificata in modo corretto, facendo riferimento al “nutrito curriculum criminale” della ricorrente e alla “totale opacizzazione del movente”. Questi due elementi, secondo la Corte, escludevano in radice la possibilità di una valutazione più favorevole.
Per quanto riguarda il terzo motivo, la Cassazione lo ha definito “manifestamente infondato”. La presunta violazione di legge era “palesemente smentita dagli atti”, in particolare dalle risultanze del casellario giudiziale dell’imputata. Non vi era, quindi, alcun errore di diritto da correggere.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze immediate per la ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Quando un ricorso è generico, ripetitivo o manifestamente infondato, esso viene inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi erano riproduttivi di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con motivazione adeguata, mentre il terzo motivo era manifestamente infondato e smentito dagli atti processuali.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di negare le attenuanti generiche sulla base di due elementi specifici: il ricco curriculum criminale della ricorrente e la totale assenza di chiarezza riguardo al movente del reato.
Quali sono le conseguenze per la ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legg in relazione agli arti. 192 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen., non supera soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagli e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e p non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 10 della sentenza impugnata con riferimento al compendio probatorio gravante sulla prevenuta e sulla dosimetria della pena inflitta, la cui congruità correttamente motivata dalla Corte territoriale in ragione del nutrito curriculum criminale della stessa e della totale opacizzazione del movente che hanno escluso in radice la valorizzazione in chiave attenuatrice ex art. 62 bis cod. pen.);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazion dell’art. 99 comma sesto cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente supposta violazione di norme penali palesemente smentita dagli atti segnatamente dalle attestazioni emergenti dal casellario giudiziale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore