Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Solo una Copia
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza muovere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata. Questo caso offre uno spaccato chiaro su come la Suprema Corte valuta la fondatezza dei ricorsi, sanzionando le strategie processuali puramente ripetitive.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di due persone da parte della Corte d’Appello di Torino per il reato previsto dall’art. 474 del Codice Penale, ovvero l’introduzione e il commercio di prodotti con marchi contraffatti. Insoddisfatti della sentenza di secondo grado, gli imputati hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione, basandolo su diversi motivi.
In particolare, entrambi i ricorrenti lamentavano un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza stessa del reato, sostenendo che la contraffazione fosse talmente grossolana da non poter ingannare nessuno. Uno dei due, inoltre, contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva e il diniego della pena sostitutiva.
La Valutazione del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha giudicati con un’unica parola: inammissibili. Secondo gli Ermellini, le argomentazioni dei ricorrenti non erano altro che una pedissequa riproduzione delle “doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito”.
Assenza di Critica Specifica
Il punto centrale della decisione è la mancanza di una critica analitica e specifica rivolta alle argomentazioni della Corte d’Appello. Presentare un ricorso in Cassazione non significa avere una terza possibilità di giudizio sul fatto, ma sottoporre alla Corte un presunto errore di diritto commesso dal giudice precedente. Se il ricorso si limita a ripetere le stesse difese, senza spiegare perché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe sbagliata, illogica o contraddittoria, esso perde la sua funzione e diventa, appunto, inammissibile.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse già ampiamente e logicamente motivato su tutti i punti contestati:
* Sulla grossolanità del falso: Le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata spiegavano perché la contraffazione non fosse così palese da escludere il reato.
* Sul trattamento sanzionatorio: Le pagine 6 e 7 motivavano il bilanciamento tra attenuanti e recidiva, ritenendo quest’ultima ostativa a un trattamento più favorevole e all’applicazione di pene sostitutive.
* Sulle pene sostitutive: La Corte ha chiarito che, anche dopo la riforma del D.Lgs. 150/2022 che ha ampliato l’applicazione delle sanzioni sostitutive, la decisione rimane un potere discrezionale del giudice. Tale potere deve essere esercitato tenendo conto dei criteri dell’art. 133 del Codice Penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo), e la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato il suo diniego.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza di secondo grado; è necessario individuare con precisione il vizio logico o giuridico che la inficerebbe. In questo caso, i ricorsi sono stati considerati “non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata”, oltre che “manifestamente infondati”. La Corte, quindi, non è entrata nel merito delle questioni, fermandosi a questa valutazione preliminare che ha determinato l’esito del processo.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento serio, non una mera formalità per tentare di allungare i tempi del processo. Senza motivi nuovi, specifici e criticamente orientati verso la sentenza che si contesta, il risultato più probabile è una dichiarazione di ricorso inammissibile e un’ulteriore condanna economica.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una semplice riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza contenere una critica specifica e puntuale alle motivazioni della sentenza che si impugna.
La recente riforma che amplia le pene sostitutive (D.Lgs. 150/2022) obbliga il giudice a concederle?
No. La Corte ha chiarito che, anche con la nuova normativa, il giudice mantiene un potere discrezionale. La decisione di applicare o meno una pena sostitutiva deve essere motivata tenendo conto dei criteri generali previsti dall’art. 133 del Codice Penale, come la gravità del reato e la personalità del condannato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15240 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a SKOPIE( MACEDONIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SKOPIE( MACEDONIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, unico per entrambi i ricorrenti, con i quali s deducono: vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui al capo A) dell’imputazione ( art. 474 cod. pen.) e, per il sol COGNOME, la mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen., in misura prevalente rispetto alla ritenuta recidiva ed il diniego della pena sostitutiva, sono riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondati (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulle ragioni escludenti la grossolanità del falso ; pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio riguardante COGNOMEed e al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, la cui sussistenza è stata ritenuta, dal giudice dì merito, ostativa ai fini dell’applicazione di pene e sanzioni sostitutive con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria. A pag. 7 della sentenza impugnata la Corte di appello ha dato conto dell’esercizio del potere discrezionale riconosciutogli ex art. 58 legge 689/81. Se è vero, infatti, che il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sulla legge 689/81 con l’evidente obiettivo di estendere l’ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (che ha trasformato in pene sostitutive); è pur vero che, anche nel testo attualmente vigente, l’art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «dei criteri indicati dall’art. 133 del codice penale (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il consigliere estensore
Il presidente