Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Fatti e Diritto
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si discutono più i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando un appello non rispetta questo principio, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo concetto è fondamentale per comprendere i limiti e le finalità del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso e la Decisione d’Appello
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per i reati di evasione e di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 336 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per tentare di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e il perimetro del giudizio di legittimità
Il ricorrente basava la sua difesa su quella che, a suo dire, era una ‘manifesta illogicità’ della motivazione della sentenza d’appello. In sostanza, cercava di introdurre temi e argomentazioni che riguardavano una nuova valutazione dei fatti e delle prove, contestando la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito.
Questo approccio si è scontrato con un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e che le loro motivazioni siano logiche e non contraddittorie. Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento, che conduce quasi inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. Le motivazioni sono state nette e precise. I giudici hanno sottolineato che i motivi proposti dall’imputato non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi non denunciavano un errore di diritto, ma miravano a una riconsiderazione dei fatti, estranea al giudizio della Cassazione.
La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse fornito una ‘lineare e puntuale ricostruzione della vicenda’ basata sulle acquisizioni probatorie. Le argomentazioni del ricorrente, quindi, non solo erano inammissibili ma anche infondate, poiché smentite da una decisione ben motivata.
Inoltre, per quanto riguarda l’accusa di violenza a pubblico ufficiale, la Corte ha specificato che le argomentazioni della sentenza impugnata erano ‘talmente radicali e corrette’ da escludere qualsiasi possibile applicazione della causa di giustificazione prevista dall’art. 393 bis c.p. (reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale), anche solo a livello putativo, cioè per un errore di percezione da parte dell’imputato.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma comporta conseguenze concrete. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: è stato anche condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa decisione ribadisce un insegnamento fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere preparato con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto. Proporre motivi che attengono al merito della vicenda non solo non porta al risultato sperato, ma espone a sicure sanzioni economiche, aggravando la posizione del condannato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Ciò accade, come nel caso di specie, quando l’appellante cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, anziché contestare errori nell’applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla ricostruzione dei fatti della Corte d’Appello?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte d’Appello fosse ‘lineare e puntuale’ e basata sulle prove acquisite. Di conseguenza, ha giudicato le argomentazioni del ricorrente come viziate da illogicità e smentite dalla solidità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32464 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32464 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alla contestata evasione, si denunz l’asserita manifesta illogicità del motivare introducendo temi in fatto estranei al giudiz legittimità nonché vizi dell’argomentare smentiti dalla lineare e puntuale ricostruzione del vicenda offerta alla luce delle acquisizioni probatorie dalla sentenza gravata, che non merit censure neppure con riguardo alla condanna per la contestata violazione dell’art. 336 cp, puntualmente raccordata anche alla ritenuta insussistenza dei profili legittimanti l’art. 393 bi con argomentazioni talmente radicali e corrette che tolgono ogni spazio di possibile applicazione alla citata disposizione, anche sul versante della mera putatività;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 luglio 2025.