Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Ripetizione dei Motivi
Quando si presenta un appello o un ricorso, è fondamentale che questo introduca elementi di critica validi e, preferibilmente, nuovi rispetto a quanto già discusso. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce cosa accade quando ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte: il ricorso inammissibile diventa una conseguenza quasi certa. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere meglio i principi della procedura penale.
I Fatti del Caso: Aggressione e Interruzione di Pubblico Servizio
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato di interruzione di un pubblico servizio, previsto dall’articolo 340 del codice penale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva tenuto un comportamento violento, inferendo un colpo a una vittima, con una gravità tale da causare l’interruzione del servizio di trasporto pubblico.
L’imputato, non accettando la condanna, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ovvero il dolo. A suo dire, non vi era la prova della sua consapevolezza e volontà di interrompere il servizio pubblico.
La Valutazione del ricorso inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, ha preso una decisione netta, dichiarando il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione non riguarda tanto il merito della questione sul dolo, quanto un aspetto puramente procedurale. I giudici di legittimità hanno osservato che le argomentazioni presentate nel ricorso erano una mera e semplice ripetizione di quelle già avanzate davanti alla Corte d’Appello.
Quest’ultima aveva già ampiamente e logicamente motivato la sua decisione, spiegando come la gravità dell’aggressione rendesse l’imputato pienamente consapevole che la sua azione avrebbe inevitabilmente causato un’interruzione o un turbamento del servizio di trasporto. Pertanto, presentare le stesse identiche doglianze in Cassazione, senza sollevare vizi specifici della sentenza di secondo grado, equivale a chiedere ai giudici supremi una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta loro.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un principio giuridico consolidato, richiamando anche una precedente sentenza (n. 44882/2014). Il principio è chiaro: un ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda sugli stessi motivi proposti con l’appello e che sono stati motivatamente respinti in secondo grado.
Questo avviene per due ragioni principali:
1. Insindacabilità del merito: La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se la motivazione della Corte d’Appello è adeguata e priva di vizi logici, la Cassazione non può intervenire.
2. Genericità delle doglianze: Riproporre le stesse censure senza criticare specificamente il ragionamento del giudice d’appello rende il ricorso generico. Le doglianze, così prospettate, denunciano solo apparentemente un errore di diritto, ma in realtà mirano a ottenere un nuovo giudizio sui fatti.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario individuare e argomentare specifici vizi di legittimità della sentenza di appello, come un’errata interpretazione della legge o un’illogicità manifesta nella motivazione. La semplice riproposizione dei motivi di appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori sanzioni economiche. Il ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di costi.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si fonda sugli stessi motivi già proposti in appello e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado, senza sollevare nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata.
Cosa significa che il ricorso è ‘riproduttivo di identica censura’?
Significa che il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni e critiche (censure) già presentate nel precedente grado di giudizio (l’appello), senza contestare in modo specifico il ragionamento logico-giuridico con cui il giudice d’appello le ha respinte.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6946 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6946 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 03/01/1984
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
U
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deduce violazione di legge in ordine al dolo del delitto di all’art. 340 cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte d appello che ha rilevato come l’imputato fosse consapevole che il proprio comportamento avrebbe determinato l’interruzione o il turbamento del servizio di trasporto per la gravità del colpo in alla vittima (pag. 3); che, infatti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando è fondato stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia pe l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2025