Ricorso inammissibile: quando e perché la Cassazione non entra nel merito
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima possibilità per contestare una sentenza di condanna, ma non è un’opzione da prendere alla leggera. Se i motivi non sono solidi e ben formulati, si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna a spese e sanzioni. L’ordinanza n. 7096/2024 della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, delineando i confini tra un’argomentazione valida e una destinata al fallimento.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso: una Strategia Difensiva Inefficace
La difesa del ricorrente ha tentato di smontare la sentenza di condanna su tre fronti:
1. Responsabilità Penale: Si contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione della condotta come resistenza a pubblico ufficiale, riproponendo sostanzialmente le stesse tesi già respinte dalla Corte d’Appello.
2. Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche: Si lamentava il fatto che i giudici di merito non avessero concesso uno sconto di pena, nonostante a loro dire ne sussistessero i presupposti.
3. Omesso Avviso sulla Sostituzione della Pena: Si criticava la mancata informazione riguardo alla possibilità di sostituire la pena detentiva con misure alternative, come previsto da una recente riforma.
Questi motivi, tuttavia, non hanno superato il vaglio preliminare della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua totalità. Questa decisione comporta non solo l’impossibilità di riesaminare il caso nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Vediamo ora le ragioni giuridiche che hanno portato a questa conclusione.
Le Motivazioni: Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone le debolezze strutturali che ne hanno causato l’inammissibilità.
Il Motivo Reiterativo sulla Responsabilità
Il primo motivo è stato definito reiterativo. La Corte ha osservato che l’appellante si era limitato a riproporre le medesime censure già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già spiegato chiaramente perché la condotta dell’imputato, caratterizzata da una “opposizione reiteratamente minacciosa”, integrasse il reato di resistenza. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione, ma deve individuare vizi specifici (come errori di diritto o vizi logici manifesti) nella sentenza impugnata.
La Manifesta Infondatezza sulle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato bocciato, ma con la qualifica di manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva fornito una “specifica valutazione negativa” per negare le attenuanti. I giudici avevano considerato l’entità del fatto e il tentativo di fuga del ricorrente come elementi ostativi alla concessione del beneficio. Criticare questa valutazione senza evidenziare un’illogicità palese o un errore di diritto rende il motivo privo di fondamento.
La Genericità sulla Mancata Sostituzione della Pena
Infine, il terzo motivo è stato giudicato generico. La difesa si lamentava di un’omissione da parte del giudice, ma, come nota la Cassazione, non risultava che l’imputato avesse mai fatto una specifica richiesta in tal senso nei precedenti gradi di giudizio. Non si può accusare un giudice di aver omesso una decisione su un’istanza mai presentata. La Corte ha inoltre aggiunto che, in ogni caso, si applicava un regime transitorio della normativa che regolava la questione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e che non si limitino a ripetere argomenti già sconfessati. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta un deterrente contro ricorsi presentati con leggerezza o a soli scopi dilatori, sottolineando la necessità di una strategia difensiva ponderata e tecnicamente ineccepibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi sono stati giudicati dalla Corte di Cassazione come reiterativi (semplice ripetizione di argomenti già respinti), manifestamente infondati (basati su critiche prive di fondamento giuridico evidente) e generici (privi della necessaria specificità).
Cosa significa che un motivo di ricorso è “reiterativo”?
Significa che il motivo si limita a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e valutate nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello), senza individuare un vizio specifico di legittimità nella decisione impugnata, trasformando il ricorso in una sorta di inutile “terzo grado” di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei necessari requisiti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7096 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(-Ì
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso in ordine alla responsabilità per il reato di resistenz ufficiale è reiterativo del motivo di appello al quale la sentenza ha correttame individuando l’opposizione reiteratamente minacciosa del ricorrente alla attività di uff confronti;
Ritenuto che quanto alla censurata mancata applicazione delle attenuenti generiche di motivo manifestamente infondato in ragione della specifica valutazione negativa d del fatto e del tentativo di fuga del ricorrente;
Ritenuto che, quanto all’omesso avviso in ordine alla sostituzione della pena det tratta di censura generica rispetto all’omessa richiesta a riguardo e trovando ap regime transitorio di cui all’art. 95, comma 1, d.leg. n. 150/22;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P. Q. M,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024