Ricorso Inammissibile: L’Analisi di un Caso Pratico dalla Cassazione
Il percorso giudiziario può essere complesso e l’accesso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, è strettamente regolamentato. Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più comuni quando non si rispettano i rigidi criteri di legge. Attraverso l’analisi di una recente ordinanza, vedremo quali sono i motivi che portano a questa decisione e quali le conseguenze per il condannato.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per reati gravi, tra cui il trasporto di un chilogrammo di cocaina. La difesa, non accettando la sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sperando in un annullamento della condanna o in una riduzione della pena.
L’imputato contestava, tra le altre cose, la valutazione della sua personalità e la mancata concessione delle attenuanti generiche, elementi che avrebbero potuto portare a una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha posto fine al percorso processuale dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dalla difesa non erano idonei a essere esaminati in sede di legittimità.
In sostanza, il ricorso si limitava a riproporre le stesse questioni e critiche (doglianze) già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche questioni sulla corretta applicazione della legge, unico ambito di competenza della Cassazione.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Le motivazioni della Corte sono state chiare e si basano su principi consolidati della procedura penale. I giudici hanno sottolineato che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare le prove o i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua per respingere le richieste della difesa. I giudici di merito avevano infatti ritenuto insussistenti gli elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche e per una rimodulazione della pena. La loro valutazione si è basata su diversi fattori negativi:
* La mancanza di ogni resipiscenza: l’imputato non ha mostrato alcun segno di pentimento.
* La progressione criminosa: il fatto che l’imputato si fosse dato alla fuga è stato interpretato come un aggravamento del suo comportamento.
* La gravità del reato: il quantitativo ingente di droga (cocaina, considerata ‘pesante’) e l’enorme profitto che ne sarebbe derivato.
* La pericolosità dell’imputato: ritenuto ben inserito nel mercato dello spaccio.
Di fronte a questi elementi, la sola incensuratezza dell’imputato è stata giudicata irrilevante. Pertanto, riproporre le stesse argomentazioni in Cassazione, senza evidenziare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della Corte d’Appello, ha reso il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze immediate e definitive. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa irrevocabile e l’imputato deve scontare la pena stabilita. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, mirato a denunciare specifici errori di diritto e non un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Per avere successo, è essenziale formulare motivi di ricorso che rispettino i limiti del giudizio di legittimità, evitando la semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera ripetizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione congrua e non illogica, e quindi non erano motivi consentiti nel giudizio di legittimità.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha valorizzato elementi negativi come la mancanza di qualsiasi pentimento (resipiscenza), la progressione criminale evidenziata dalla fuga, l’ingente quantitativo di droga, l’elevato profitto conseguibile e la particolare pericolosità dell’imputato, ritenendo irrilevante la sua sola incensuratezza.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro). Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6640 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sent con la quale la Corte d’appello di Palermo ha confermato quella del Tribunale di Tr condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (trasp 1.000, 98 netti di cocaina) e 337 e 61, n. 2, cod. pen. (in Trapani, il 22/4/2021)
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non conse giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure r giudice dell’appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contradd neppure manifestamente illogica, avendo i giudici territoriali ritenuto insussisten positivi per il riconoscimento delle generiche e per rimodulare la pena, conside stessi congrua, evidenziando l’irrilevanza della sola incensuratezza e valorizzando, la mancanza di ogni resipiscenza, la progressione criminosa rilevata dalla ricostru fatto (il COGNOME essendosi dato alla fuga), il quantitativo ingente di drog pesante, il conseguente ingente profitto conseguibile dalla sua vendita e la p pericolosità dell’imputato, ben inserito nel mercato dello spaccio (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 80639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549; infine, quanto alla natura del giudizi sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvis ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024