Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Nuove Valutazioni
Quando un procedimento giudiziario giunge al suo ultimo grado, la Corte di Cassazione, le aspettative sono alte. Tuttavia, non tutti gli appelli vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto per approfondire il concetto di ricorso inammissibile, chiarendo perché la Suprema Corte può decidere di non riesaminare un caso. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso che non siano una semplice ripetizione di argomentazioni già sconfitte.
Il Caso in Analisi: il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il punto centrale del contendere era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ovvero quelle circostanze che possono portare a una riduzione della pena. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato adeguatamente alcuni elementi a favore dell’imputata.
Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano già fornito una motivazione chiara e logica per la loro decisione, basandola su due pilastri fondamentali: i precedenti penali della persona e il notevole disvalore della condotta posta in essere.
La Valutazione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare l’appello, ha concluso che si trattava di un ricorso inammissibile. Perché? La ragione principale risiede nel fatto che le censure sollevate dalla difesa non facevano altro che riproporre le stesse questioni già ampiamente vagliate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In pratica, l’appello si configurava come una replica, senza introdurre validi motivi di legittimità, come un errore nell’applicazione della legge o un vizio logico palese nella motivazione della sentenza impugnata.
La Suprema Corte non è un “terzo grado di merito”; il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di assicurare la corretta interpretazione e applicazione della legge. Se la motivazione della Corte d’Appello è considerata sufficiente, logica e coerente, come in questo caso, il giudizio di merito diventa incensurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del ricorso. I giudici hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse ben fondata, poiché ancorata a elementi oggettivi e decisivi: i precedenti dell’imputata e la gravità intrinseca del suo comportamento. Questi aspetti sono stati giudicati coerentemente ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, rendendo recessivi gli altri elementi fattuali proposti dalla difesa. Di fronte a una motivazione così strutturata, un ricorso che si limita a contestarla senza evidenziare un vizio di legge è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
Le conclusioni tratte dalla Cassazione sono nette. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per la ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata e non può essere un tentativo di ottenere una terza valutazione dei medesimi fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito, senza sollevare nuovi vizi di legittimità sulla sentenza impugnata.
Quali elementi hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche?
La concessione delle attenuanti generiche è stata negata sulla base di una motivazione ritenuta sufficiente e logica, imperniata sui precedenti penali dell’imputata e sul significativo disvalore della sua condotta.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6060 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME CONCETTA nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relhzione svolta dal Consigliere COGNOME;7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica, con riguardo al mancat riconoscimento delle generiche, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi d giudici del merito con una motivazione sufficiente e non illogica motivazione essenzialmente imperniata sul puntuale riferimento ai precedenti dell’imputata e al disvalore della condott giudizio, aspetti coerentemente ritenuti ostativi al detto riconoscimento così da ritenere reces gli ulteriori elementi fattuali indicati dalla difesa, con valutazione tale da rendere il giudizio di merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.