Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile in Cassazione possa determinare la fine del percorso processuale, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori oneri economici per l’imputato. Attraverso l’analisi di un caso di resistenza a pubblico ufficiale, la Suprema Corte ribadisce i rigorosi requisiti di ammissibilità dei motivi di ricorso, sottolineando l’inutilità di riproporre questioni già adeguatamente risolte nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti di Causa
Il caso origina dal ricorso presentato da un individuo, condannato in primo e secondo grado dalla Corte d’Appello di L’Aquila per il reato di resistenza. L’imputato ha deciso di impugnare la sentenza di appello davanti alla Corte di Cassazione, sollevando tre distinti motivi di censura. Il suo obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della condanna, contestando sia la ricostruzione dei fatti sia l’applicazione di un’aggravante.
La Valutazione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha concluso per la totale inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, verificando se i motivi proposti rispettino i limiti imposti dalla legge per il giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato respinto.
I Motivi del Ricorso
I primi due motivi presentati dalla difesa replicavano essenzialmente le stesse doglianze già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. Questi motivi contestavano la valutazione delle prove e la coerenza logica della sentenza impugnata riguardo agli elementi costitutivi del reato di resistenza, inclusa la componente psicologica (il dolo).
Il terzo motivo, invece, si concentrava sul riconoscimento di un’aggravante specifica prevista dall’art. 339 del codice penale. La difesa ne chiedeva l’esclusione, ma, secondo la Cassazione, lo faceva in modo apodittico, ovvero senza fornire un’argomentazione strutturata e puntuale a sostegno della propria tesi.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non facevano altro che riproporre profili di censura già “adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”. I giudici di Cassazione hanno evidenziato che le argomentazioni della Corte d’Appello erano giuridicamente corrette, puntuali e logicamente coerenti. Proporre nuovamente le stesse questioni senza individuare vizi specifici di legittimità (come un errore di diritto o un’illogicità manifesta della motivazione) trasforma il ricorso in un tentativo, non consentito, di ottenere una terza valutazione sul merito dei fatti.
Per quanto riguarda il terzo motivo, relativo all’aggravante, la Corte ha sottolineato che già l’atto di appello era carente di una censura argomentata su quel punto. Nonostante il giudice di primo grado avesse fornito una motivazione puntuale per giustificare l’applicazione dell’aggravante, la difesa non l’aveva contestata in modo specifico nel successivo grado di giudizio. Di conseguenza, sollevare la questione in Cassazione in modo generico e non argomentato ha reso anche questa doglianza inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per cassazione è uno strumento straordinario, limitato al controllo della corretta applicazione della legge, e non una terza istanza per ridiscutere i fatti del processo.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge, ad esempio perché si limitano a riproporre questioni di merito già valutate e respinte correttamente dai giudici precedenti, o perché mancano di un’argomentazione specifica e critica contro la sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
È sufficiente contestare genericamente un punto della sentenza per un valido ricorso?
No. Come dimostra il caso, contestare un punto, come l’applicazione di un’aggravante, in modo apodittico (cioè senza una critica argomentata e specifica), specialmente se non si era fatto neanche nel precedente grado di giudizio, rende il motivo di ricorso inammissibile.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5622 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5622  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché
i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i due replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coe con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai tratti costitutivi anche soggettivi del reato di resistenza ascritto all’imputat il terzo si lega al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 339 cod. pen. rispetto all l’appello non conteneva alcuna argomentata censura ( se ne rivendicava apoditticamente l’esclusione in sede di conclusioni) malgrado il puntuale motivare sul punto reso dal pri giudice, tale da rendere comunque inammissibile, ora per allora, la relativa doglianza;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.