Ricorso inammissibile: l’analisi della Cassazione
Quando un’impugnazione presentata davanti alla Corte di Cassazione viene definita ricorso inammissibile? Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio pratico, illustrando i criteri rigorosi che la Suprema Corte applica nel valutare i motivi di ricorso. Il caso in esame riguarda un’accusa di ricettazione e tocca due temi cruciali: il calcolo della prescrizione in presenza di sospensioni e i limiti del sindacato della Cassazione sulla determinazione della pena.
I Fatti del Caso: Ricettazione e Appello
Due soggetti venivano condannati in primo e secondo grado per il reato di ricettazione, legato a un ingente quantitativo di metallo prezioso (oltre 4 chilogrammi). La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 2 febbraio 2023, confermava la responsabilità penale degli imputati. Contro tale decisione, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, basando la loro difesa su diversi argomenti.
I Motivi del Ricorso e le Obiezioni degli Imputati
I ricorrenti hanno presentato diverse doglianze alla Suprema Corte, che possono essere così sintetizzate:
1. Estinzione del reato per prescrizione: Entrambi gli imputati sostenevano che il termine massimo di prescrizione fosse già maturato prima della sentenza d’appello.
2. Vizio di motivazione: Uno dei ricorrenti contestava la correttezza della motivazione della sentenza di condanna, ritenendola una mera ripetizione di argomenti già discussi e respinti in appello.
3. Eccessività della pena: L’altro ricorrente lamentava una pena sproporzionata, chiedendone una riduzione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei motivi presentati, ritenuti manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sul Calcolo della Prescrizione
Il punto centrale della decisione riguarda il calcolo della prescrizione. La Corte ha stabilito che il ricorso inammissibile su questo punto derivava da un errore di calcolo da parte delle difese. Gli imputati, infatti, non avevano tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione disposti durante il primo e il secondo grado di giudizio. Questi periodi, dovuti a impedimenti dei difensori e all’emergenza COVID, ammontavano a un totale di 10 mesi e 27 giorni. Aggiungendo questo tempo al termine ordinario, la data di estinzione del reato risultava successiva alla pronuncia della sentenza d’appello. Pertanto, il reato non era prescritto al momento della decisione.
Le Motivazioni sulla Pena e la Genericità dei Motivi
Per quanto riguarda gli altri motivi, la Corte ha fornito spiegazioni altrettanto nette. Il ricorso che contestava la motivazione sulla responsabilità è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di argomenti già puntualmente disattesi dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse tesi.
Infine, la doglianza sull’eccessività della pena è stata respinta perché la valutazione e la graduazione della sanzione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito (secondo gli artt. 132 e 133 del codice penale) e non sono sindacabili in sede di legittimità, se non in caso di motivazione manifestamente illogica o assente. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la pena facendo riferimento alla gravità del fatto (l’ingente quantità di metallo prezioso) e alla relazione criminale stabile tra i coimputati.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali della procedura penale. In primo luogo, il calcolo della prescrizione deve tenere meticolosamente conto di tutti i periodi di sospensione, che ne posticipano la scadenza. In secondo luogo, il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, i motivi devono essere specifici, pertinenti al giudizio di legittimità e non possono limitarsi a contestare valutazioni discrezionali del giudice di merito o a riproporre argomenti già vagliati.
I periodi di sospensione del processo, come quelli per COVID, influiscono sul calcolo della prescrizione?
Sì, secondo la Corte i periodi di sospensione del processo, inclusi quelli disposti per l’emergenza COVID o per impedimento dei difensori, devono essere sommati al termine ordinario di prescrizione, posticipandone la data di maturazione.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice di merito?
No, non è consentito in sede di legittimità contestare la misura della pena. La sua graduazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere censurata solo se la motivazione è del tutto assente o manifestamente illogica, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione si limita a ripetere le argomentazioni già presentate in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità e mancanza di specificità. La Corte di Cassazione richiede una critica argomentata e puntuale della sentenza impugnata, non una semplice riproposizione di tesi già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4475 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4475 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a VICENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO.E CONSIDERATO IN .DIFtITTO
Letti i ricorsi e le memorie depositate nell’interesse di NOME NOME e NOME NOME;
Ritenuto che il motivo di ricorso proposto sia dal NOME che dal NOME e con il quale si dedotta l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, poi specificato nelle memor rispettivamente depositate, è manifestamente infondato poiché non tiene conto dei periodi di sospensione della prescrizione disposti nel corso del primo e del secondo grado di giudizio e che determinano la maturazione dell’effetto estintivo successivamente la sentenza di appello del 2 febbraio 2023;
che infatti risultano disposti rinvii per impedimento dei difensori e per COVID p complessivi mesi 10 e giorni 27 così che il primo dei reati commessi si sarebbe prescritto solo 6 febbraio 2023 e cioè in data successiva la pronuncia di secondo grado ed i rimanenti reati i date ancora successive; che a tale calcolo complessivo si perviene sia considerando per intero la sospensione COVID erroneamente calcolata dalle difese nelle memorie sino al 14 aprile 2020 nonché gli altri rinvii disposti nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello;
che pertanto il motivo è manifestamente infondato e che la prescrizione sopravvenuta non rileva a fronte dell’inammissibilità del ricorso;
che il motivo di ricorso del COGNOME, con il quale si contesta la correttezza d motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motiv che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmen disattesi dalla corte di merito alle pag. 8 e 9, nelle quali si afferma la responsa dell’imputato per il reato di ricettazione sulla base della sua condotta, dovendosi gli st considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Ritenuto che il motivo del ricorso proposto da COGNOME COGNOME, con il quale si contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamen infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione dell pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravan ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cocl. pen.; che nella s l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto a pag. 10, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e, in particolare, al fatto che, ne specie, oggetto di ricettazione sono oltre 4 chili di metallo prezioso e che l’imputato ha relazione criminale, in procinto di divenire stabile, con gli altri coimputati;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con Ja condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processual’i e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 gennaio 2024
I Consiglier estensore Il Presidente