Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta a nuove valutazioni
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisce i confini del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile quando questo tenta di trasformare un controllo di legittimità in un terzo grado di merito. Questo caso, riguardante una condanna per il reato previsto dall’art. 334 del codice penale, sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso che attengano a vizi di legge e non a una semplice riconsiderazione dei fatti.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi. In primo luogo, lamentava un’erronea applicazione della legge penale riguardo all’elemento soggettivo del reato contestato. In secondo luogo, criticava la decisione dei giudici di merito per non avergli concesso le attenuanti generiche. Entrambe le censure, tuttavia, sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte.
L’Analisi della Cassazione e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte ha stabilito che il ricorso inammissibile presentato era, in realtà, un tentativo di sollecitare una rivalutazione delle prove e una rilettura alternativa dei fatti. Questo tipo di richiesta esula completamente dal cosiddetto “sindacato di legittimità”, che è il compito esclusivo della Cassazione. La Suprema Corte non è un “super-tribunale” che può riesaminare le prove, ma un organo che verifica la corretta applicazione delle norme e la coerenza logica delle motivazioni della sentenza impugnata.
I giudici hanno osservato che i motivi proposti erano “meramente riproduttivi” di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, la quale aveva fornito argomenti giuridici corretti per giustificare la propria decisione. Proporre nuovamente le stesse questioni senza evidenziare un vizio di legittimità specifico è una strategia destinata al fallimento.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come stabilito dall’ordinanza, essa comporta automaticamente la condanna del ricorrente a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali: i costi relativi al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.
2. Il versamento di una somma alla Cassa delle ammende: in questo caso, la Corte ha fissato l’importo a tremila euro. Si tratta di una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare ricorsi presentati in modo temerario o senza fondamento giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorrente non ha contestato un errore di diritto o un vizio logico palese nella motivazione della sentenza d’appello; ha piuttosto chiesto alla Cassazione di riesaminare le prove e giungere a una conclusione diversa. Questa operazione è preclusa alla Suprema Corte. I motivi d’appello, essendo una mera riproposizione di questioni già decise, non hanno introdotto elementi validi per un controllo di legittimità, rendendo così il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso deve essere strutturato per evidenziare specifiche violazioni di legge o difetti logici macroscopici e insanabili nel ragionamento del giudice di merito. Limitarsi a manifestare il proprio dissenso rispetto alla valutazione delle prove, riproponendo le stesse argomentazioni già respinte, non solo porta a una sicura dichiarazione di inammissibilità, ma espone anche a significative sanzioni economiche. È cruciale affidarsi a una difesa tecnica che sappia distinguere tra una critica fattuale e una censura di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non denunciavano reali errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione. Inoltre, i motivi erano una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa è una sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi giuridici.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riconsiderare la mancata concessione delle attenuanti generiche?
È possibile solo se si dimostra che la decisione del giudice di merito è basata su una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Non è possibile chiedere una semplice riconsiderazione basata sugli stessi elementi già valutati, poiché ciò equivarrebbe a una richiesta di rivalutazione del merito, che è preclusa alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4384 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4384 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME[A COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha lamentato l’erronea applicazione della legge con riferimento all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 334 cod. pen. nonché violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023