Ricorso in Cassazione: i Limiti del Giudizio e le Conseguenze dell’Inammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con significative conseguenze per il ricorrente. Questo articolo analizza la decisione della Suprema Corte, spiegando perché i motivi sono stati respinti e quali lezioni pratiche possiamo trarne.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. La condanna riguardava reati previsti dal Codice Penale e dal cosiddetto Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011). L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni.
Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre principali motivi, tutti respinti dalla Suprema Corte perché non conformi ai requisiti richiesti per il giudizio di legittimità.
1. Le critiche sulla ricostruzione dei fatti
Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla dichiarazione di responsabilità. La Cassazione ha prontamente rigettato questa censura, qualificandola come una mera “doglianza in punto di fatto”. In altre parole, il ricorrente non stava contestando un errore di diritto, ma tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione, che può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge (legittimità) e non sui fatti (merito).
2. La genericità e la ripetitività dei motivi
Il secondo gruppo di censure criticava la motivazione della condanna, in particolare riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Anche in questo caso, la Corte ha rilevato un vizio fatale: i motivi erano “privi di specificità” e si limitavano a riproporre argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata, non può semplicemente ripetersi.
3. La contestazione sulla sospensione condizionale della pena
Infine, il ricorrente lamentava la mancata concessione della sospensione condizionale. La Corte ha definito questo motivo “manifestamente infondato” e “generico”. Infondato perché il beneficio era stato concesso, sebbene subordinato allo svolgimento di attività a favore della collettività. Generico perché il ricorrente non aveva sollevato alcuna critica specifica contro tale condizione, limitandosi a una lamentela generale.
Le motivazioni della decisione
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza di tale declaratoria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è duplice. In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, poiché non sono emersi elementi che potessero giustificare l’errore nel proporre il ricorso, è stato condannato anche al pagamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le conclusioni: cosa impariamo da questa ordinanza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento destinato a correggere errori di diritto. Per avere una possibilità di successo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e devono criticare puntualmente le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata. Un ricorso generico, ripetitivo o incentrato sui fatti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di costi significativi per il proponente. È quindi cruciale affidarsi a una difesa tecnica che conosca a fondo i limiti e le peculiarità del giudizio di legittimità.
Perché la Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso sulla responsabilità penale?
Perché sono stati considerati ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero critiche relative alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di questioni di diritto.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’ e ‘riproduttivo’?
Significa che il motivo non sviluppa una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse difese già adeguatamente valutate e respinte dal giudice del grado precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa scusabile, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2685 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2685 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTESARCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato degli artt. 81 cpv. cod. pen., 76 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della sospensione condizionale, è, per un verso, manifestamente infondato perché il beneficio è stato concesso seppure subordinato alla prestazione di attività a favore della collettività, e, per altro verso, è generico perché non sviluppa alcuna critica specifica alla condizione apposta;
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.