Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione sulla Reiterazione dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo principi consolidati riguardo la specificità dei motivi e i limiti del proprio giudizio. Il caso riguardava un individuo condannato in appello per reati di contraffazione e ricettazione, il quale ha tentato di portare le sue ragioni davanti alla massima giurisdizione.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Milano per i reati previsti dagli articoli 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (Ricettazione) del codice penale, ha proposto ricorso in Cassazione. L’impugnazione si basava su due motivi principali: il primo contestava la valutazione della sua responsabilità penale, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; il secondo criticava l’eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n. 2196 del 2024, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e genericità di entrambi i motivi presentati.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile?
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi, evidenziando per ciascuno le ragioni della sua inammissibilità. Questa analisi chiarisce i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: Mera Ripetizione e Tentativo di Riesame dei Fatti
Il primo motivo, con cui si contestava la colpevolezza, è stato ritenuto ‘indeducibile’. La Corte ha osservato che le argomentazioni non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esposte e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Invece di formulare una critica argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse difese.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che tale approccio mira a ottenere una ‘inammissibile ricostruzione dei fatti’, chiedendo alla Corte di sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito. Questo è contrario alla natura del giudizio di legittimità, il cui compito non è rifare il processo, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Citando una celebre sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997), la Corte ha ribadito che una ‘rilettura’ degli elementi di fatto è preclusa.
Il Secondo Motivo: La Discrezionalità nella Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato giudicato manifestamente infondato e generico. La Corte ha ricordato che la graduazione della pena, nel rispetto dei limiti edittali e dei principi fissati dagli artt. 132 e 133 del codice penale, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito.
Il controllo della Cassazione su questo punto è limitato alla verifica che la motivazione sia esistente, logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adempiuto a questo onere, facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la quantificazione della sanzione. Pertanto, la semplice doglianza del ricorrente non era sufficiente a scalfire la correttezza della decisione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa di un atto che non si confronta specificamente con la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre vecchie argomentazioni o a chiedere una nuova valutazione delle prove. Per avere successo in sede di legittimità, è indispensabile formulare censure precise, che attengano a vizi di legge o a difetti manifesti della motivazione, senza mai sconfinare nel merito della vicenda, che è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato una semplice reiterazione di motivi precedenti?
Quando si limita a riproporre gli stessi argomenti già presentati e respinti nel giudizio di appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. Il suo ruolo è di giudice di legittimità, il che significa che valuta esclusivamente la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti.
In quali casi la Cassazione può annullare una pena ritenuta eccessiva?
La Corte può intervenire sulla determinazione della pena solo quando la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Non può sostituire la propria valutazione discrezionale a quella del giudice, se quest’ultimo ha fornito una giustificazione adeguata per la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2196 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2196 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ZHEJIANG( CINA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto HU Zhongzhen,
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazio posta a base del giudizio di responsabilità – in particolare per aver erroneamente rit sussistente tanto l’elemento oggettivo della contraffazione quanto quello soggettivo dolo necessari ai fini dell’integrazione dei reati ex artt. 474 e 648 cod. pen., ascritti all’odiern ricorrente – è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pediss reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di me veda pag. 4-6 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici m soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cr argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il medesimo motivo di ricorso, non è neppure consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti med criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con mo esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si particolare pag. 5-6);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, rise giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
osservato che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato (oltre formulato in maniera del tutto generica) perché, secondo l’indirizzo consolidato de giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzio previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati neg 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si particolare pag. 6 della impugnata sentenza).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023
Il Presidente