Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Nel complesso mondo della giustizia penale, l’esito di un processo non sempre si conclude con i primi due gradi di giudizio. Spesso, la parola finale spetta alla Corte di Cassazione. Tuttavia, non tutti i ricorsi raggiungono un esame nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando le ragioni per cui la Suprema Corte può decidere di non procedere, confermando di fatto la decisione impugnata e aggiungendo ulteriori oneri per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Dalla Resistenza alla Condanna in Appello
La vicenda trae origine da una condanna per resistenza a un pubblico ufficiale, reato previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, nel corso dell’episodio, aveva provocato lesioni a un operatore, certificate da un referto medico che attestava un trauma alla spalla e una distorsione, con una prognosi di sette giorni.
La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, motivando la propria decisione. Insoddisfatto, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su due argomentazioni principali: la presunta mancata valutazione della reale entità delle lesioni e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha liquidati rapidamente, definendoli come un classico caso di ricorso inammissibile. Vediamo perché:
1. Primo Motivo: Manifestamente Infondato. L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello non avesse motivato a sufficienza sulla consistenza delle lesioni. La Cassazione ha ribattuto che, al contrario, la Corte territoriale aveva dato conto delle lesioni, che corrispondevano a quelle descritte nel capo d’imputazione e certificate dal referto medico. Pertanto, la doglianza era priva di qualsiasi fondamento.
2. Secondo Motivo: Generico e Riproduttivo. Riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Cassazione ha etichettato il motivo come generico. La Corte d’Appello, infatti, aveva già spiegato in modo esauriente le ragioni del suo diniego, collegandolo alla gravità della condotta e alla personalità dell’imputato. Il ricorso, su questo punto, non faceva altro che riproporre le stesse censure già adeguatamente smentite nel grado precedente, senza introdurre nuovi e validi argomenti.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quando i motivi di ricorso sono ‘manifestamente infondati’, significa che la loro inconsistenza è evidente a una prima lettura, senza necessità di approfondite analisi. Quando sono ‘generici’ o ‘riproduttivi’, mancano di specificità e si limitano a ripetere argomenti già affrontati e respinti, dimostrando di non aver colto la ratio della decisione precedente. In entrambi i casi, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze pratiche e onerose. Non solo il ricorso viene respinto senza essere discusso nel merito, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte impone il versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Questa ordinanza ribadisce un messaggio importante: l’accesso alla giustizia di ultima istanza richiede serietà, specificità e fondatezza giuridica, pena la chiusura anticipata del procedimento con un aggravio di costi.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono manifestamente infondati, oppure quando sono generici e si limitano a riproporre censure già adeguatamente smentite dalla corte precedente.
Perché in questo caso non sono state concesse le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche motivando la sua decisione sulla base della gravità della condotta e della personalità del ricorrente. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione adeguata e ha giudicato generica la contestazione mossa nel ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33085 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33085 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a ROMA il 27/06/1973
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato tenuto conto che la Corte di appello, pur non specificamente motivando sul punto, là dove ha analizzato la condotta integrante l’art. 337 cod. pen., ha dato conto della consistenza delle lesioni provocat corrispondenti a quelle di cui all’imputazione che, a sua volta, dà atto della certificazione medi dalla quale emerge un trauma alla spalla ed una distorsione giudicate, lesioni guaribile in set giorni; che detta evenienza rende, altresì, geneticamente inammissibile la doglianza in sede di appello, visto che un eventuale annullamento non sortirebbe alcun esito;
ritenuto che generico e riproduttivo di censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello si rivela il secondo motivo, avendo la decisione spiegato le ragioni, strettament connesse alla gravità della condotta e alla personalità del ricorrente, per cui non ha ritenuto concedere le circostanze attenuanti generiche o diminuire la pena (foglio terzo e quarto della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2025.