Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso Pratico dalla Cassazione
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, il suo percorso giudiziario non è ancora concluso. Tuttavia, l’accesso ai gradi superiori di giudizio, in particolare alla Corte di Cassazione, è soggetto a regole precise. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto prezioso per comprendere quando un ricorso inammissibile viene respinto, mettendo in luce i limiti del giudizio di legittimità. In questo articolo, analizzeremo un caso in cui la Suprema Corte ha rigettato l’appello di due imputati, chiarendo principi fondamentali sulla valutazione delle prove e sulla concessione delle attenuanti.
I Fatti del Caso e l’Arrivo in Cassazione
Due soggetti, condannati dalla Corte di Appello di Salerno, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le loro doglianze si concentravano principalmente su due aspetti: in primo luogo, contestavano la valutazione data dai giudici di merito sull’attendibilità della persona offesa e chiedevano una rinnovazione dell’istruttoria; in secondo luogo, lamentavano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che le loro scuse alla vittima avrebbero dovuto essere considerate come segno di pentimento.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni, ma si ferma a un livello precedente, stabilendo che i motivi presentati non possedevano i requisiti necessari per essere esaminati. I ricorrenti sono stati quindi condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Un Ricorso Inammissibile per Manifesta Infondatezza
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone la natura ripetitiva e la manifesta infondatezza.
Il Primo Motivo: l’Attendibilità della Vittima non si Discute in Cassazione
Sul primo punto, i giudici hanno ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la valutazione dell’attendibilità di un testimone, inclusa la persona offesa, è una “questione di fatto” riservata esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella effettuata nei gradi precedenti, a meno che non emergano vizi logici macroscopici o contraddizioni palesi nella motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, i motivi del ricorso erano “reiterativi”, cioè si limitavano a riproporre le stesse critiche già esaminate e respinte in appello. Inoltre, la Corte ha precisato che la richiesta di assumere nuove prove in appello è un evento eccezionale e il suo rigetto non necessita sempre di una motivazione esplicita, potendo questa desumersi implicitamente dal fatto che il giudice ritenga il quadro probatorio già sufficientemente chiaro e completo.
Il Secondo Motivo: le Scuse non Bastano per le Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. I ricorrenti speravano che le scuse rivolte alla persona offesa potessero essere interpretate come un segno di “resipiscenza”, ovvero di sincero pentimento, tale da giustificare le attenuanti generiche. La Corte ha però adottato una linea rigorosa: le scuse, presentate in un contesto in cui gli imputati continuavano a negare gli addebiti, non possono essere considerate un’autentica presa di coscienza del disvalore delle proprie azioni. Per ottenere le attenuanti, serve un pentimento concreto e non una mera formalità. La Corte ha inoltre sottolineato che la pena base applicata era già lontana dalla media edittale e l’aumento per la continuazione era mite, rendendo la decisione del giudice d’appello del tutto congrua e non censurabile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti. Per ottenere un esame nel merito, i motivi devono sollevare questioni di pura legittimità, evidenziando errori di diritto o vizi logici gravi nella sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo o basato su valutazioni di fatto è destinato al rigetto. La decisione insegna inoltre che, ai fini della pena, condotte come le scuse formali sono prive di valore se non accompagnate da un reale e tangibile pentimento, che si manifesta prima di tutto con l’ammissione delle proprie responsabilità.
Può la Corte di Cassazione rivalutare l’attendibilità di una vittima?
No, la valutazione dell’attendibilità della persona offesa è una questione di fatto di competenza dei giudici di merito (primo e secondo grado). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata presenta manifeste contraddizioni o illogicità.
Un giudice d’appello è sempre obbligato a motivare esplicitamente il rigetto di una richiesta di nuove prove?
No. Secondo la Corte, mentre l’accoglimento di una richiesta istruttoria in appello deve essere espressamente motivato, le ragioni del rigetto possono essere anche implicite, qualora le prove già acquisite siano ritenute sufficienti per affermare la responsabilità dell’imputato.
Le scuse alla vittima garantiscono l’ottenimento delle attenuanti generiche?
No, non automaticamente. L’ordinanza chiarisce che le scuse, se presentate in un contesto di continua negazione degli addebiti, non possono essere qualificate come segno di un sincero pentimento (resipiscenza) e, pertanto, non sono sufficienti a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 154 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 154 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 05/08/1994 NOME COGNOME nato il 28/03/1996
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è reiterativo e manifestamente infondato, poiché, d un lato, la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una quest di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudi non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in mani contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524) e, dall’altro, nell’ipotesi di cui all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la riassunzione di acquisite o l’assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori racc in precedenza siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere decisività, di modo che, stante l’eccezionalità dell’istruttoria nel giudizio di secondo mentre il giudice di appello ha l’obbligo di motivare espressamente in caso di accoglimento dell richiesta istruttoria, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell’ap motivazionale della decisione adottata, laddove si evidenzi la sussistenza di emergenze istruttorie sufficienti ad affermare la responsabilità dell’imputato (Sez. 4, n. 1 03/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275114; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259893; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257741);
Considerato che il secondo motivo di ricorso è reiterativo, fondato su valutazioni fattua manifestamente infondato, dal momento che la Corte di appello chiarisce, con argomenti non illogici né contraddittori e pertanto intangibili in questa sede, che le scuse porte alla p offesa non possono, nel giusto contesto e tenuto conto della negazione degli addebiti, esser qualificate come segno di resipiscenza così da escludere la meritevolezza delle attenuant generiche, aggiungendo come la pena base sia assai lontana dalla media edittale, pur in presenza di plurime aggravanti, e l’aumento per la continuazione sia mite e comunque congruo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Conk41iere estensore
Il Presidente