Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Argomentazioni non Bastano
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo di Cassazione, indicando che le censure mosse alla sentenza impugnata non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio delle ragioni che conducono a tale declaratoria, sottolineando l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i principi applicati dai giudici di legittimità.
I Fatti del Caso: Il Contesto dell’Appello
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente sollevava due questioni principali: in primo luogo, contestava la mancata qualificazione del reato nella fattispecie di lieve entità prevista dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); in secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto entrambe le doglianze, motivando la propria decisione sulla base di una valutazione complessiva degli elementi concreti della vicenda, che indicavano un’offensività non minima del fatto, e fornendo una giustificazione adeguata e logica per negare le attenuanti.
L’Analisi della Corte di Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, nel valutare il ricorso, lo ha ritenuto inammissibile per ragioni precise e ben definite, che toccano la natura stessa della funzione del giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: Ripetitività e Mancanza di Novità
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato ‘meramente riproduttivo’. Ciò significa che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e disattese dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove critiche giuridiche alla motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge; riproporre pedissequamente le stesse censure equivale a chiedere un riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità.
Il Secondo Motivo sul Ricorso Inammissibile: Genericità delle Argomentazioni
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha etichettato la censura come ‘meramente oppositiva e generica’. Il ricorrente non ha contestato specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si è limitato a contrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva già fornito una motivazione adeguata e non illogica per il diniego, rendendo la critica del ricorrente sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha rilevato che i motivi addotti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il primo motivo, essendo una semplice riproduzione di censure già vagliate e respinte con argomenti giuridici corretti, non poteva trovare accoglimento. La Corte di merito aveva fondato la sua decisione sull’esame di plurimi fattori concreti della vicenda, che indicavano una offensività non minima, escludendo così l’ipotesi del reato di lieve entità. Allo stesso modo, il secondo motivo è stato considerato generico, poiché la Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto le censure difensive con una motivazione adeguata e logica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo esito ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata (violazione di legge o vizio di motivazione), non su una generica contestazione della valutazione di merito compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Un ricorso che non rispetta tali requisiti non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche un onere economico per chi lo propone.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, oppure quando sono generici e oppositivi, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche in questo caso?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte di Appello aveva già motivato in modo adeguato e non illogico il suo diniego, e il motivo presentato in Cassazione è stato considerato meramente oppositivo e generico, senza contestare efficacemente la logicità del ragionamento del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3238 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3238 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a POZZUOLI il 29/04/1998
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 179 Lettucci
NGR 27438/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato, infatti, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4, sull’escluso inquadramento del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, fondato sull’esame di plurimi fattori della vicenda concreta indicativi di offensività non minima); che il secondo motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è meramente oppositivo e generico, avendo la Corte di appello dimostrato di aver esaminato le censure difensive, respingendole con motivazione adeguata e non illogica (cfr. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2024.