Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
Quando un ricorso in appello o in Cassazione viene respinto, è fondamentale capire le ragioni giuridiche alla base della decisione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre spunti preziosi su quando un’impugnazione può essere definita un ricorso inammissibile, analizzando temi cruciali come il diritto di difesa, la graduazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche. Questo caso dimostra come la Corte suprema valuti la fondatezza dei motivi di appello, stabilendo confini precisi all’operato dei giudici di merito e alle richieste dei difensori.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per una serie di reati contro il patrimonio, in particolare furti aggravati commessi in concorso con altre persone in diverse località della Sicilia. La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la sentenza di condanna. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre specifici motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’atto di impugnazione presentato alla Corte di Cassazione si basava su tre argomenti principali:
1. Violazione del Diritto di Difesa: Il difensore sosteneva che il diritto di difesa del suo assistito fosse stato leso. Durante il giudizio d’appello, il legale aveva aderito a un’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria, ma la Corte territoriale non aveva rinviato il processo. Secondo la difesa, ciò avrebbe impedito un’adeguata tutela processuale.
2. Errata Graduazione della Pena: Il ricorrente contestava l’entità della pena inflitta, ritenendola sproporzionata.
3. Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche: Si lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della sanzione.
Le Motivazioni della Corte: Analisi sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi e li ha giudicati tutti manifestamente infondati, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
Sul primo motivo, relativo alla violazione del diritto di difesa, i giudici hanno richiamato un principio consolidato della giurisprudenza. Durante la disciplina emergenziale pandemica, la trattazione dei processi d’appello avveniva in forma scritta (udienza camerale non partecipata), salvo specifica richiesta di discussione orale. In questo caso, non solo non era stata avanzata alcuna richiesta di discussione orale, ma il difensore si era limitato a presentare una memoria scritta. Pertanto, l’adesione all’astensione non comportava un obbligo per il giudice di rinviare l’udienza.
Riguardo al secondo e terzo motivo, la Corte ha sottolineato che la graduazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione può essere contestata in Cassazione solo se risulta viziata da un errore logico palese o da un arbitrio, e non semplicemente perché la difesa non la condivide. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente motivato la sua decisione, facendo riferimento a elementi specifici:
* Particolare gravità dei fatti.
* Organizzazione e professionalità dimostrate nella condotta criminale.
* Danno patrimoniale rilevante per le vittime.
* Elevata pericolosità sociale dell’imputato.
* Assenza di elementi positivi a suo favore.
In presenza di una motivazione così dettagliata e congrua, la doglianza del ricorrente si traduceva in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, inammissibile nel giudizio di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce alcuni principi fondamentali del processo penale. In primo luogo, il diritto di difesa, pur essendo sacro, deve essere esercitato secondo le regole processuali vigenti; l’adesione a un’astensione non costituisce un automatismo per ottenere un rinvio. In secondo luogo, la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della pena è molto ampia e sindacabile in Cassazione solo in casi eccezionali di manifesta illogicità. La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità, che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Infine, per ottenere le attenuanti generiche, non basta l’assenza di elementi negativi, ma è necessaria la presenza di elementi positivi valutabili a favore dell’imputato, che in questo caso mancavano del tutto.
L’adesione di un avvocato a uno sciopero garantisce sempre il rinvio del processo?
No. Secondo la Corte, nel contesto delle procedure emergenziali che prevedevano udienze scritte, l’adesione a un’astensione non obbliga il giudice al rinvio se la parte non ha precedentemente richiesto la discussione orale del processo.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. La contestazione è ammissibile solo se la decisione del giudice è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, non se si tratta di una semplice divergenza di valutazione. La determinazione della pena rientra nella sua discrezionalità.
Perché possono essere negate le circostanze attenuanti generiche?
Possono essere negate quando il giudice, con una motivazione adeguata, ritiene che gli elementi negativi del caso prevalgano. Nel caso specifico, la gravità dei reati, la professionalità nell’esecuzione, l’elevata pericolosità sociale dell’imputato e l’assenza di elementi positivi a suo favore hanno giustificato il diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 682 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 682 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 05/07/1951
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 8 febbraio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per i re di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e comma 2, e 61 nn. 2 e 5 (capo A, fatt commesso in Santa Croce Camerina il 10 agosto 2021), 81 cpv., 110, 624-bis e 61, comma 1, n. 5 (capo B, fatto commesso in Comiso il 10 agosto 2021), 110 e 624-bis (capo C, fatto commesso in Modica il 29 luglio 2021) e 110 e 624-bis cod. pen. (capo D, fatto commesso in Ispica il 16 luglio 2021);
che l’atto di impugnativa consta di tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, con il quale si eccepisce la violazione del diritto di difesa dell’impu è manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità «Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l’obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garan diritto di difesa» (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067), come nel caso di specie, i cui non vi è stata richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, tanto vero che il dif dell’imputato si è limitato a presentare memoria difensiva con motivi aggiunti;
che il secondo ed il terzo motivo, protesi a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruam disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimi comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 55 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 13 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il dinie delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di meri agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedas pag. 13 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha spiegato che non era possibil concedere all’imputato il beneficio richiesto, non solo per la particolare gravità dei fatti ascr per la particolare organizzazione e professionalità della condotta, per il danno patrimonial particolarmente grave cagionato alle persone offese e per l’elevata pericolosità sociale dell’istante, ma anche per l’assenza elementi positivamente valutabili a suo favore);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il consigliere estensore
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