Ricorso Inammissibile: Perché una Critica Generica non Basta in Cassazione
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e puntuali, capaci di colpire il cuore logico-giuridico della decisione contestata. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una difesa che non rispetta questi canoni di specificità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, in un caso relativo al porto di oggetti atti ad offendere.
I Fatti del Caso: Porto di Oggetti Offensivi in Carcere
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un soggetto da parte del Tribunale, confermata successivamente dalla Corte d’Appello, per il reato previsto dall’art. 4 della Legge n. 110 del 1975. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver portato, senza un giustificato motivo, ben cinque oggetti destinati all’offesa all’interno di una casa circondariale. La pena inflitta era di quattro mesi di arresto e 600 euro di ammenda.
Contro la sentenza d’appello, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, basando la propria strategia su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa Apparsa Generica
Il difensore lamentava, in primo luogo, un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello, sostenendo che i giudici di secondo grado si fossero limitati a richiamare la decisione del Tribunale, senza argomentare autonomamente sulle censure mosse con l’atto di appello.
In secondo luogo, si contestava il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto e l’inadeguatezza della pena. Secondo la difesa, la sanzione era sproporzionata rispetto alla reale portata dell’accaduto.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici supremi, il ricorso era fondato su una critica generica che non confutava in modo specifico le argomentazioni logiche e coerenti della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso. Riguardo alla prima censura, i giudici hanno evidenziato come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello avesse argomentato in modo diffuso e specifico (nelle pagine 2-3 della sua sentenza) sia sull’elemento oggettivo del reato, sia sull’assenza di un giustificato motivo per il porto degli oggetti. Il motivo di ricorso, quindi, non si confrontava affatto con la reale motivazione della sentenza impugnata, risultando astratto e generico.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato per ragioni analoghe. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva operato un ‘ineccepibile riferimento’ per negare l’attenuante della lieve entità. I giudici di merito avevano infatti valorizzato elementi concreti: le modalità del fatto (il porto di ben cinque oggetti offensivi dentro un carcere) e la personalità dell’imputato, desumibile da precedenti specifici. Inoltre, hanno sottolineato che la pena detentiva era già stata fissata al minimo edittale, e quella pecuniaria addirittura al di sotto del minimo, dimostrando che la sanzione era tutt’altro che sproporzionata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e che si confrontino analiticamente con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Una critica generica, che si limita a riproporre le stesse doglianze già respinte o a contestare la decisione senza individuarne vizi precisi, è destinata a essere dichiarata inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando è fondato su una critica generica del provvedimento impugnato che non confuta specificamente le argomentazioni addotte dai giudici di secondo grado in modo logico e non contraddittorio. In sostanza, non basta dissentire, ma bisogna dimostrare un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione.
Cosa significa che la motivazione di un ricorso è ‘generica’?
Significa che il ricorso non si confronta in modo specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza che si sta impugnando. Ad esempio, lamentare una mancanza di motivazione quando invece la sentenza ha argomentato diffusamente su quel punto, senza contestare nel dettaglio quelle specifiche argomentazioni, rende il motivo generico.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare l’attenuante della lieve entità del fatto?
La Corte d’Appello ha negato l’attenuante basandosi su due elementi principali: le modalità del fatto, ovvero il porto di ben cinque oggetti destinati all’offesa all’interno di un istituto penitenziario, e la personalità dell’imputato, desumibile dai suoi precedenti penali specifici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14615 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14615 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il 13/07/1994
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso la sentenza con cui in data 15.3.2024 la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 5.12.2022 di condanna del ricorrente alla pena di quattro mesi di arresto e 600 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975;
Evidenziato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la Corte d’Appello di Lecce non abbia autonomamente motivato in ordine alle censure dell’atto di appello e si sia limitata a richiamare la decisione di primo grado, non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, che ha invece diffusamente e specificamente argomentato (pp. 2-3) sia in ordine all’elemento oggettivo del reato, sia in ordine all’insussistenza del giustificato motivo del porto;
Ritenuto che la medesima considerazione si attagli anche al secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione riguardo al mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto di cui al comma terzo dell’art. 4 L. n. 110 del 1975 e alla inadeguatezza del trattamento sanzionatorio rispetto alla reale entità del caso concreto, in quanto, da un lato, la Corte d’Appello ha operato un ineccepibile riferimento alle modalità del fatto (porto di ben cinque oggetti destinati alla offesa all’interno di una casa circondariale) e alla personalità dell’imputato desumibile dai precedenti specifici, mentre, dall’altro, i giudici di secondo grado hanno preso atto che la pena detentiva fosse stata determinata dalla sentenza di primo grado nel minimo edittale (e quella pecuniaria in misura addirittura inferiore al minimo);
Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su una critica generica del provvedimento impugnato che non confuta specificamente le argomentazioni addotte dai giudici di secondo grado in modo nient’affatto illogico o contraddittorio;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025