Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di una Critica Specifica
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un ricorso inammissibile è l’esito di un atto che non rispetta i requisiti di legge, primo fra tutti quello della specificità dei motivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico e scollegato dalla realtà processuale sia destinato al fallimento, senza nemmeno arrivare all’esame del merito.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda una donna condannata in primo grado e in appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Durante una perquisizione, all’interno di un box nella sua disponibilità, erano stati rinvenuti hashish, sufficiente per confezionare oltre 300 dosi, e un bilancino di precisione. La Corte d’Appello di Bari aveva confermato la condanna, ritenendo provata la responsabilità dell’imputata e congrua la pena, alla quale erano state già riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
L’Impugnazione e l’Errore di Fondo
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Il punto cruciale, e fatale, del ricorso era basato su un presupposto completamente errato: la difesa ha argomentato come se la sentenza impugnata fosse il risultato di un’applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto “patteggiamento”, art. 444 c.p.p.).
In realtà, la condanna era stata emessa all’esito di una completa istruttoria dibattimentale, ovvero un processo ordinario in cui le prove erano state formate e discusse in aula. Il ricorso, pertanto, non si confrontava minimamente con le argomentazioni della Corte d’Appello, ma si limitava a formulare critiche astratte e non pertinenti al caso concreto.
Le Motivazioni della Cassazione: la Funzione della Critica Argomentata
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con motivazioni nette e perentorie. I giudici hanno sottolineato che il motivo di ricorso era “manifestamente infondato” e “assolutamente privo di specificità”.
La funzione tipica di un’impugnazione, ricorda la Corte citando un proprio precedente consolidato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013), è quella della “critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce”. Se il ricorso, come nel caso di specie, non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, viene meno la sua unica funzione e si destina da solo all’inammissibilità.
La Cassazione ha evidenziato come la Corte territoriale avesse chiaramente esposto le ragioni della conferma della condanna: il rinvenimento della droga e del bilancino in un luogo di cui l’imputata aveva le chiavi e la valutazione di congruità della pena. Ignorare completamente questi punti e basare il ricorso su un errore procedurale così macroscopico lo ha reso un atto del tutto assertivo e inutile ai fini di una revisione di legittimità.
Le Conclusioni: un Monito alla Difesa Tecnica
Questa pronuncia rappresenta un importante monito per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede uno studio approfondito e puntuale della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente sollevare critiche generiche o, peggio, basate su presupposti fattuali o procedurali errati. Ogni motivo di impugnazione deve essere specifico, pertinente e deve dialogare criticamente con le argomentazioni del giudice che ha emesso la decisione.
L’esito di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Un atto di impugnazione superficiale, quindi, non solo non porta benefici, ma produce un ulteriore danno economico per l’assistito, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica rigorosa e consapevole.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Come nel caso esaminato, ciò avviene quando i motivi sono generici, assertivi e non si confrontano specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, mancando così la loro funzione di critica argomentata.
Qual è la differenza tra una sentenza emessa dopo un dibattimento e una di “patteggiamento”?
Una sentenza emessa dopo un dibattimento è il risultato di un processo completo in cui le prove vengono presentate e discusse. Una sentenza di “patteggiamento” (art. 444 c.p.p.) deriva invece da un accordo tra imputato e pubblico ministero su una pena ridotta, che viene poi ratificata dal giudice senza un’istruttoria dibattimentale completa.
Cosa significa che un motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso ignorano completamente o travisano il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice nella sentenza impugnata. Invece di contestare punti specifici della motivazione, il ricorso si basa su argomenti non pertinenti o errati, come sostenere che si trattasse di un patteggiamento quando invece c’è stato un processo ordinario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15547 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15547 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il 22/09/1966
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale locale in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 125 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità nelle sue articolazioni oltre che del tutto assertivo.
Con lo stesso si prospettano ragioni di diritto che non si conciliano con la sentenza impugnata che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è stata emessa in applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. bensì all’esito della istruttoria dibattimentale svolta.
La Corte territoriale, invero, passando in rassegna i motivi di gravame sottoposti al suo esame ha posto l’accento sul rinvenimento all’interno di un box, che era nella disponibilità della ricorrente, come dimostrava la circostanza che ella era detentrice delle chiavi di accesso, di una borsa di primo soccorso all’interno della quale era rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish dalla quale erano ricavabili 304 dosi medie singole oltre che un bilancino di precisione. Come pure la Corte territoriale, proprio perché non si trattava di una sentenza di applicazione pena, come erroneamente sostenuto dal difensore nel ricorso, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice che, peraltro, ha escluso in capo alla ricorrente la recidiva e le ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.
Con tutto ciò il ricorso non si confronta minimamente.
Come ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna de ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025
La Co Sigliera est.
NOME COGNOME