Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per riesaminare l’intero processo. Un’ordinanza recente ci mostra chiaramente perché un ricorso inammissibile è un esito frequente quando non si rispettano i rigidi paletti procedurali. In questo articolo, analizzeremo un caso in cui la Suprema Corte ha respinto le doglianze di due imputati, fornendo una lezione fondamentale sulla specificità richiesta nei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati nei primi due gradi di giudizio, decidevano di presentare ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. La condanna era legata al ritrovamento di utensili da cantiere di provenienza illecita, riconosciuti dai legittimi proprietari che ne avevano denunciato il furto. Gli imputati, nel tentativo di ottenere l’annullamento della sentenza, proponevano due distinti motivi di ricorso.
L’Analisi della Corte: Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per una declaratoria di inammissibilità per ragioni diverse ma ugualmente importanti dal punto di vista procedurale.
Il Primo Motivo: La Reiterazione Generica delle Argomentazioni
Il primo motivo, sollevato da uno solo dei ricorrenti, contestava la logicità della motivazione della sentenza d’appello. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato come tale contestazione non fosse una critica puntuale e argomentata contro la decisione impugnata, ma una semplice e pedissequa ripetizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso non può essere una fotocopia dell’atto di appello. Deve, invece, assolvere alla funzione di una critica mirata, evidenziando gli specifici errori di diritto o i vizi logici presenti nella motivazione della sentenza di secondo grado. In mancanza di questa specificità, il motivo di ricorso è considerato solo ‘apparente’ e, quindi, inammissibile.
Il Secondo Motivo: I Limiti sul Trattamento Sanzionatorio
Il secondo motivo, proposto da entrambi gli imputati, riguardava la violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena e alla mancata concessione di ulteriori attenuanti. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Il punto cruciale è che la valutazione della pena (il cosiddetto trattamento punitivo) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. In sede di legittimità, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice d’appello. Il suo controllo è limitato a verificare che la motivazione sulla pena sia sufficiente, non manifestamente illogica e che abbia preso in considerazione le argomentazioni difensive. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, rendendo la doglianza inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di principi consolidati. Un ricorso per Cassazione deve attaccare la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, non riproporre questioni di fatto. Il primo motivo è stato respinto perché non conteneva una vera critica, ma solo una ripetizione di argomenti già vagliati. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione sul merito della pena, compito che esula dalle funzioni della Corte di Cassazione quando la motivazione del giudice precedente è immune da vizi logici o giuridici.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede precisione e specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza d’appello; è necessario dimostrare, con argomenti puntuali, dove e perché quella sentenza ha violato la legge o ha seguito un percorso motivazionale palesemente illogico. Tentare di ottenere un riesame dei fatti o della discrezionalità del giudice sulla pena porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di aggiungere il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché consisteva in una mera ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena inflitta?
No, non è possibile contestare la quantificazione della pena se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione sufficiente e non illogica. La Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la discrezionalità del giudice su questo punto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La sentenza di condanna diventa definitiva e i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a tremila euro per ciascuno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46094 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il 06/08/1993 NOME nato a NAPOLI il 19/04/1989
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti rispettivamente nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il solo ricorrente COGNOME contesta la manifesta illogicità della motivazione (assertivamente per relationem) in ordine all’iter argomentativo posto alla base dell’affermazione di penale responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata sull’accertamento di utensili da cantiere di accertata provenienza illecita, stante la presenza in atti di relative denunce e l’avvenuto riconoscimento da parte dei proprietari derubati, nonché la carenza di qualsivoglia giustificazione circa il possesso degli altri utensili di analoga natura);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti censurano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/11/2024.