Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44252 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 05/03/2024 dalla Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
(
Con sentenza del 5 marzo 2024 la Corte di appello di Perugia era . chiamata a pronunciarsi nei confronti di NOME COGNOME, per effetto dell’annullamento con rinvio disposto il 27 ottobre 2021 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza della Corte di appello dell’Aquila del 6 novembre 2019, con cui l’imputato era stata condannato per il reato ascrittogli, ex art. 20, comma 14, d.lgs. 6 febbraio 2017, n. 30, accertato a Pescara il 14 maggio 2017.
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Perugia, chiamata a pronunciarsi sullo svolgimento dell’udienza di convalida conseguente al provvedimento di espulsione emesso nei confronti del ricorrente dal AVV_NOTAIO, confermava la decisione di primo grado, dando atto che tale udienza si era svolta il 16 maggio 2014 e che il ricorrente non avendo ottemperato all’ordine emesso dal AVV_NOTAIO il 31 marzo 2014.
Avverso la sentenza di appello NOME AVV_NOTAIO, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con tale doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto dell’erronea applicazione dell’art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007, non essendo stata acquisita la prova della regolarità della procedura di accompagnamento alla frontiera di NOME COGNOME
Ne discendeva che, nel caso di specie, non era stata acquisita la certezza che l’imputato, dopo essere stato espulso dal territorio italiano, in esecuzione dell’ordine emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 31 marzo 2014, era rientrato nel nostro Paese in epoca antecedente al 14 maggio 2017.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del
giudice, ma, postulando indinnostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Perugia in conformità dell’annullamento con rinvio disposto il 27 ottobre 2021 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza della Corte di appello dell’Aquila del 6 novembre 2019
Tale riesame, invero, è inammissibile in sede di legittimità, laddove la struttura razionale della sentenza impugnata possieda, come nel caso in esame, una sua puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (tra le altre, Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, COGNOME, Rv. 260327 – 01; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263636 – 01).
3. In questa cornice, deve rilevarsi che la Corte di appello di Perugia si pronunciava nel rispetto dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 27 ottobre 2021, che imponeva un riesame della vicenda processuale limitato alla regolarità della sequenza prevista dall’art. 13, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), che avrebbe dovuto trarre origine dall’udienza di convalida conseguente al provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso nei confronti di NOME COGNOME n.
A fondamento dell’annullamento con rinvio la Corte di legittimità, in particolare, affermava: «Nel caso di specie, non vi è prova del fatto che tale udienza si fosse effettivamente svolta. La Corte, quindi, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, ritiene che l’onere di provare la presenza o l’assenza dello svolgimento dell’udienza di convalida debba necessariamente ricadere sulla parte pubblica, non potendo pretendere che l’imputato abbia la possibilità di dimostrare che un fatto processuale non sia avvenuto, sicché il giudice penale non può richiamare soltanto la presunzione di legittimità dell’azione amministrativa, ma deve verificare l’avvenuta convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sulla base dei documenti prodotti dalle parti o ritualmente acquisiti nel corso del procedimento» (Sez. 5, n. 4486 del 27/10/2021, COGNOME, non mass.).
A queste indicazioni ermeneutiche, che al contrario di quanto dedotto dal ricorrente non riguardavano la regolarità della procedura di accompagnamento alla frontiera, peraltro incontroversa, la Corte di appello di Perugia si conformava correttamente, evidenziando che la documentazione acquisita consentiva di ritenere il procedimento di espulsione pienamente rispettoso del disposto dell’art. 13, comma 5, T.U. imm.
Si evidenziava, innanzitutto, in conformità delle indicazioni ermeneutiche ricevute dalla Corte di legittimità, che il provvedimento di convalida dell’espulsione di NOME si era svolto regolarmente davanti al Tribunale di AVV_NOTAIO il 16 maggio 2014, alle ore 11, con la partecipazione del difensore di fiducia del ricorrente, l’AVV_NOTAIO.
Si evidenziava, inoltre, che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, emesso dal AVV_NOTAIO il 16 maggio 2014 e convalidato dal Tribunale di AVV_NOTAIO nella stessa data, era stato regolarmente notificato al ricorrente, come attestato dal relativo verbale di notifica.
Si evidenziava, infine, che, dopo la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, COGNOME era stato instradato su un volo diretto a Bucarest, compiutamente indicato nella decisione censurata, con la conseguenza che era stata acquisita la prova decisiva dell’effettività dell’espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato italiano.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di dichiarare inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 ottobre 2024.