Ricorso Inammissibile: Quando la Confessione Rende Inutile l’Appello
Nel complesso mondo della giustizia penale, presentare un appello è un diritto fondamentale. Tuttavia, non tutti gli appelli sono destinati ad essere esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente in presenza di una confessione. Questo caso sottolinea un principio cruciale: un ricorso non può essere una semplice ripetizione di argomenti già valutati e respinti nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Rapina all’Appello
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di rapina continuata. L’imputato, ritenuto responsabile dei fatti, era stato condannato dalla Corte di Appello di Salerno. Non accettando la decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il motivo principale del ricorso era la contestazione della sua responsabilità penale, deducendo una violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza d’appello.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente: quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dall’imputato non erano nuovi, ma costituivano una semplice riproposizione di questioni che la Corte di Appello aveva già attentamente esaminato e motivatamente respinto. In pratica, l’appello non offriva spunti di riflessione giuridica nuovi o diversi che potessero giustificare un riesame del caso.
Le Motivazioni della Cassazione: la Forza della Confessione e un ricorso inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione della solidità delle prove a carico dell’imputato, in particolare della sua stessa confessione. I giudici hanno evidenziato come l’imputato, durante un interrogatorio del 9 aprile 2018, avesse ammesso la propria responsabilità per le rapine, confermando dichiarazioni già rese e fornendo dettagli precisi sulle modalità di esecuzione di ciascun colpo.
Questa confessione è stata definita ‘intrinsecamente affidabile e circostanziata’. Ma non solo. La sua validità è stata ulteriormente rafforzata da elementi esterni di riscontro: le descrizioni fornite dalle vittime, che corrispondevano alle caratteristiche fisiche e all’inflessione dialettale dell’imputato. Di fronte a un quadro probatorio così solido e a un ricorso che si limitava a ripetere le stesse doglianze, la Corte non ha potuto fare altro che confermare la correttezza della decisione precedente e dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Dal punto di vista giuridico, questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, dove si valuta se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Un appello che non solleva nuove e valide questioni di diritto, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, è destinato a essere dichiarato inammissibile, soprattutto quando la condanna si basa su prove schiaccianti come una confessione dettagliata e corroborata.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto una semplice reiterazione di motivi che erano già stati esaminati e correttamente respinti dalla Corte territoriale, senza presentare nuovi argomenti di diritto.
Quali elementi hanno confermato la colpevolezza dell’imputato secondo i giudici?
La colpevolezza è stata confermata principalmente dalla confessione dell’imputato, ritenuta affidabile e circostanziata, che ha trovato riscontro in altre prove investigative, come le descrizioni delle caratteristiche fisiche e dell’inflessione dialettale dell’autore fornite dalle vittime.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22693 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che confermato la responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina continuata;
-rilevato che l’unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il viz motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità per i delitti contestati, è rei di rilievi che la Corte territoriale ha debitamente scrutiNOME e disatteso con corretti arg giuridici, evidenziando che l’imputato ha ammesso nell’interrogatorio del 9 aprile 2018 essere responsabile RAGIONE_SOCIALE rapine in questione, confermando le pregresse dichiarazioni rese alla P.g., e ha fornito precisazioni in ordine alle modalità esecutive di ciascuna che h trovato riscontro nelle attività investigative; i giudici d’appello hanno, altresì, eviden la cennata confessione, intrinsecamente affidabile e circostanziata, è riscontrata d caratteristiche fisiche e dall’inflessione dialettale dell’autore riferite dalle pp.00.;
ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di curo tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024
La Consigliera estensore
Il Pre ente