Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10545 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10545 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona, pronunciata in data 8 giugno 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Pedaso il 9 gennaio 2005);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando cinque motivi;
che, con memoria in data 15 febbraio 2024, il difensore del ricorrente ha insistito l’accoglimento del ricorso, ribadendo quanto già argomentato in riferimento al primo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, con il quale si eccepisce la violazione dell’art. 601, commi 3 e 5, c proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, il decreto di citazione, datato 12 aprile 202 rispettava il termine dei 40 giorni di cui all’art. 601 cod. proc. pen., di modo che la Co appello non aveva alcun obbligo di disattendere esplicitamente l’eccezione sollevata al riguardo;
che il secondo motivo, che lamenta il mancato rilievo dell’intervenuta prescrizione del deli di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato, posto che correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come per effetto del circostanze ad effetto speciale di cui agli artt. 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 2, cod. pen., prescrizione non fosse ancora maturata (spirando il relativo termine massimo l’8 gennaio 2025);
– che il terzo e il quinto motivo, che lamentano la violazione degli artt. 546 e 533 cod. pen il vizio di motivazione in ordine alla esplicitazione dei criteri di determinazione della pen graduazione in concreto della stessa, sono generici – perché affetti da mancato confronto con le ragioni a sostegno della statuizione impugnata (ciò vale in particolare per il terzo motiv ricorso) -, non consentiti in questa sede e manifestamente infondati, tenuto conto del pacifi insegnamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitri di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/201 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come, parimenti, accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il Giudice di primo grado ben avesse utilizzato i di cui all’art. 133 cod. pen, commisurando la sanzione alla concreta gravità dei fatti); che particolare, l’ulteriore censura che attinge il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è generica, non consentita e manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generich sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti de o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto non ravvisabile alcuna circosta positivamente valutabile in tal senso);
– che il quarto motivo, che lamenta la violazione degli artt. 190 e 192 cod. pen., è generico non consentito in questa sede, giacché affidato a mere doglianze in fatto, dirette a suggerire un rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulat da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegaz di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime e pur a fronte d impianto giustificativo del convincimento maturato dai giudici di merito (vedasi pagg. 10 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’appellante, con i mot
appello, non si fosse confrontato con la presenza delle sue impronte papillari sulle scatolet porta-gioia presenti nel luogo in cui si era consumato il furto e non avesse neppure allegato, co la necessaria specificità, una plausibile ragione atta a dare una spiegazione di tale decisi evidenza probatoria) non inficiato da alcuna illogicità evidente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente