Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Supera l’Esame della Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, segnando la fine del percorso di impugnazione e rendendo definitiva una condanna. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei gradi precedenti non sia sufficiente per ottenere una nuova valutazione nel merito. Questo caso, relativo a un reato di truffa, illustra i rigorosi criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione.
Il Contesto: Condanna per Truffa e Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza di condanna per il reato di truffa emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di presentare ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali. Con il primo, contestava la sua responsabilità penale, sostenendo che le prove a suo carico – in particolare l’utilizzo di un’utenza telefonica e di una carta prepagata a lui intestate – non fossero sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza. Con il secondo motivo, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti, sia quella del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) sia quelle generiche (art. 62-bis c.p.).
La Valutazione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver esaminato i motivi presentati, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un controllo preliminare, stabilendo che l’impugnazione non possiede i requisiti per essere giudicata. La conseguenza diretta è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza spiega dettagliatamente perché entrambi i motivi del ricorso sono stati ritenuti inammissibili.
Primo Motivo: La Mera Reiterazione di Argomenti Già Valutati
La Corte ha osservato che il primo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità, era semplicemente “meramente reiterativo” di censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. Il giudice d’appello aveva già ampiamente motivato la condanna sulla base della “insuperata pregnanza” dell’utilizzo dell’utenza e della carta prepagata intestate all’imputato. In assenza di elementi concreti di segno contrario, questa valutazione è stata considerata logica e sufficiente. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, e non può riesaminare prove già vagliate, a meno che non emergano vizi logici evidenti nella motivazione, qui assenti.
Secondo Motivo: La Corretta Esclusione delle Attenuanti
Anche il secondo motivo, riguardante le attenuanti, è stato giudicato infondato. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione priva di vizi logico-giuridici per negare i benefici richiesti. In particolare, aveva evidenziato due elementi cruciali: l’importo sottratto alla persona offesa non era affatto “irrisorio” e, soprattutto, l’imputato aveva numerosi precedenti penali specifici. A ciò si aggiungeva una totale “assenza di resipiscenza”, ovvero di qualsiasi segno di pentimento. Secondo la Cassazione, questa argomentazione assolve pienamente all’onere motivazionale richiesto dalla legge.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative. In primo luogo, la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un’occasione per ridiscutere i fatti, ma uno strumento per controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze di merito. Proporre motivi generici o ripetitivi si traduce in una dichiarazione di inammissibilità e in ulteriori oneri economici.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando i motivi proposti sono meramente ripetitivi di argomentazioni già adeguatamente respinte nei precedenti gradi di giudizio o quando sono manifestamente infondati, senza presentare vizi logico-giuridici nella sentenza impugnata.
Perché non sono state concesse le attenuanti all’imputato in questo caso?
Le attenuanti non sono state concesse per tre ragioni principali indicate dalla Corte d’Appello e ritenute corrette dalla Cassazione: l’importo sottratto alla vittima non era irrisorio, l’imputato aveva numerosi precedenti penali specifici per reati simili e non aveva mostrato alcun segno di pentimento (assenza di resipiscenza).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9309 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il 20/09/1979
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazio di responsabilità per il reato di truffa, è meramente reiterativo di profili già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 2-3 in ord insuperata pregnanza dell’utilizzo dell’utenza e della carta Postepay in all’imputato, in difetto di elementi concreti che potessero fondare una concl di segno contrario);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancat applicazione delle attenuanti ex artt. 62, n. 4 e 62-bis cod. pen., risulta parimenti già disatteso nella sentenza impugnata, nella pienezza della giurisdizi merito, con argomentazione priva di vizi logico-giuridici (cfr. p. 3, che, in r ai suddetti profili circostanziali, stigmatizza, da un lato l’importo non carpito alla persona offesa e, dall’altro, i numerosi precedenti specifici e di resipiscenza, così assolvendo appieno al proprio onere motivazionale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.