Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma le Decisioni di Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta i ricorsi che, anziché contestare vizi di legittimità, cercano di ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio. Comprendere i motivi che portano a una dichiarazione di ricorso inammissibile è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario, poiché le conseguenze possono essere significative, inclusa la condanna a sanzioni pecuniarie. In questo caso, la parte civile, insoddisfatta dell’assoluzione dell’imputato, ha tentato di ribaltare la decisione in ultima istanza, scontrandosi con i precisi limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da un procedimento penale a carico di un imputato, accusato di un reato previsto dall’articolo 393 del codice penale. L’imputato è stato assolto sia in primo che in secondo grado. La parte civile, ovvero la presunta persona offesa dal reato, non accettando l’esito dei giudizi di merito, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, contestando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 24 ottobre 2025, ha messo un punto fermo sulla questione. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale del ricorso presentato. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata la condanna del ricorrente (la parte civile) al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno spinto la Corte a definire il ricorso come inammissibile. I giudici hanno evidenziato che i motivi di ricorso non facevano altro che riproporre censure già ampiamente vagliate e respinte dai giudici di primo e secondo grado.
La Corte ha sottolineato che le sentenze precedenti erano fondate su argomenti giuridicamente corretti e coerenti con le prove emerse durante il processo. In particolare, la ricostruzione dei fatti e la valutazione sulla non credibilità delle dichiarazioni accusatorie del ricorrente erano state effettuate senza incorrere in “aporie o manifeste incongruenze logiche”. In sostanza, la parte civile ha tentato di ottenere dalla Cassazione un terzo giudizio di merito, chiedendo una nuova valutazione delle prove e della credibilità delle testimonianze, un compito che esula completamente dalle competenze della Suprema Corte. Il giudizio di legittimità, infatti, si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non a riesaminare i fatti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per presentare un ricorso ammissibile, è necessario individuare specifici errori di diritto (violazione di legge) o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte nei gradi di merito porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione serve da monito sull’importanza di fondare le proprie impugnazioni su solidi motivi di legittimità, evitando di intasare il sistema giudiziario con ricorsi meramente dilatori o esplorativi.
Perché il ricorso della parte civile è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva profili di censura già adeguatamente valutati e respinti dai giudici di merito, senza evidenziare vizi di legittimità o manifeste incongruenze logiche nella sentenza impugnata. In pratica, chiedeva una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che le argomentazioni dei giudici di merito erano “giuridicamente corrette e coerenti”?
Significa che i giudici dei gradi precedenti hanno applicato correttamente le norme di legge ai fatti accertati e che il loro ragionamento, esposto in motivazione, era logico, non contraddittorio e basato sulle prove acquisite nel processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37305 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37305 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
NOME nato a LERCARA FRIDDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto, avverso la sentenza in epigrafe, dalla difesa di NOME COGNOME parte civile costituita nel procedimento penale promosso ai danni di NOME COGNOME, mandato assolto in primo e secondo grado dall’imputazione allo stesso mossa, riferita all’art 393 cp ;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente carretti oltre che coere alle emergenze acquisite, avuto riguardo alla ricostruzione del fatto e alla non credibilità, o ogni ragionevole dubbio, delle propalazioni accusatorie provenienti dal ricorrente quanto alla riscontrata sussistenza delle condotte violente riferite all’imputato, messe in discussione d complessivo contesto probatorio acquisito, apprezzato senza incorrere in aporie o manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle priimende.
Così deciso in data 24 ottobre 2025.