Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20543 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20543 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 09/06/1998
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME.
Ritenuto che il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata ai sensi
dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 73 d.P.R
de plano, n. 309 del 1990, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura
perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla mancanza di motivazione in punto di responsabilità e alla pena
applicata nella misura corrispondente all’accordo delle parti, e, dunque, su argomenti incompatibili con l’avvenuto concordato sanzionatorio.
La pena convenuta, infatti, non è inficiata da illegalità, nozione che va limitata ai casi in cui la pena ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguent
nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si risolva,
surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene.
Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025