Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18048 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18048 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 24/01/1992
avverso l’ordinanza del 28/01/2025 del GIP TRIBUNALE di PARMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME
– nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671
cod. proc. pen., lamentando che l’ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso a fondamento delle
condotte delittuose poste in essere dal suo assistito, di cui a quattro sentenze esecutive – perché costituite da doglianze del tutto generiche.
A fronte, altresì, di una motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta, nella quale si evidenzia che: – i reati oggetto della sentenza
sub d) sono separati da uno iato cronologico di oltre due anni rispetto al periodo in cui COGNOME si dedicò alle rapine ai danni di istituti di credito nel 2017 di cui a
sentenze sub a), b) e c); – tale distanza temporale rende inverosimile che il ricorrente avesse programmato sin dall’inizio gli illeciti commessi nel marzo 2019, dovendosi
ritenere, piuttosto, la commissione di tali condotte delittuose sintomo di una abitualità nel delitto da tenere ben distinta dalla continuazione; – invero, la rapin oggetto della sentenza sub d) non fu dettata da uno scopo di profitto analogo alle altre, ma si inserì nel contesto di una spedizione punitiva, in cui NOME sottrasse dietro la minaccia di armi il supporto digitale contenente un filmato che riprendeva il tentato omicidio perpetrato immediatamente prima ai danni di un rivale.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.