Ricorso Inammissibile: Quando la Critica Generica non Basta
Nel processo penale, presentare un ricorso in Cassazione è un diritto fondamentale, ma deve rispettare requisiti precisi per essere esaminato. Un recente provvedimento della Suprema Corte, l’Ordinanza n. 5771/2025, chiarisce un punto cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando le critiche mosse alla sentenza impugnata sono generiche e non individuano vizi specifici. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un pilastro della procedura penale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che lo aveva condannato per detenzione di sostanze stupefacenti. L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali:
1. Una critica alla valutazione delle prove, sostenendo che il suo coinvolgimento fosse stato erroneamente dedotto dalla Corte territoriale sulla base di intercettazioni e sequestri.
2. Una contestazione sulla congruità della pena inflitta, ritenuta un non corretto esercizio del potere discrezionale del giudice.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse commesso un errore nel collegare l’imputato ai fatti contestati e nell’applicare una pena ritenuta eccessiva.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha rigettato dichiarandolo inammissibile. La motivazione di questa decisione si fonda sulla natura dei motivi presentati, entrambi giudicati come ‘censure generiche’. Vediamo nel dettaglio perché.
La Censura sulla Responsabilità Penale
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha osservato che la critica del ricorrente non individuava alcun vizio logico o giuridico nel ragionamento della Corte d’Appello. Al contrario, si limitava a contestare ‘in fatto’ la valutazione probatoria, proponendo una lettura alternativa delle prove già esaminate dal giudice di merito. La Suprema Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la correttezza logica e giuridica della decisione impugnata. Poiché la sentenza d’appello aveva correttamente e logicamente collegato l’imputato alla detenzione dello stupefacente tramite intercettazioni e altri elementi, la censura è stata ritenuta generica e, quindi, inammissibile.
La Critica sulla Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo ha subito la stessa sorte. La contestazione sulla pena è stata definita una ‘generica censura’ all’esercizio del potere discrezionale del giudice. La Corte di Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, considerando gli indici di gravità del fatto e la personalità dell’imputato, desunta anche da un precedente specifico. La pena, inflitta poco sopra la media edittale, era quindi il risultato di una valutazione ponderata e non arbitraria, rendendo la critica del ricorrente infondata e, di nuovo, generica.
Le Motivazioni
La Corte ha rilevato che entrambi i motivi di ricorso si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso per Cassazione deve indicare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici manifesti che inficiano la sentenza, non limitarsi a esprimere un dissenso sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione del giudice. La mancanza di specificità ha trasformato il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio nel merito, che non rientra nelle funzioni della Corte di Cassazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: per avere successo, un ricorso in Cassazione deve essere specifico, tecnico e puntuale. Le censure generiche, che si limitano a contestare l’esito del giudizio senza attaccare specifici errori procedurali o logici, sono destinate a essere dichiarate inammissibili. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso deve essere un’opera di precisione chirurgica, focalizzata a smontare il ragionamento del giudice di merito attraverso argomentazioni giuridiche solide e non attraverso una mera riproposizione delle proprie tesi fattuali.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano ‘censure generiche’, ovvero critiche vaghe e non specifiche che non individuavano precisi errori logici o giuridici nella sentenza della Corte d’Appello, ma si limitavano a contestarne la valutazione dei fatti e della pena.
Cosa si intende per ‘censura generica’ in un ricorso?
Per ‘censura generica’ si intende una contestazione che non indica un errore specifico nella decisione del giudice, ma esprime un generale dissenso sulla ricostruzione dei fatti o sulla pena applicata. Non è sufficiente per un ricorso in Cassazione, che richiede l’individuazione di vizi di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5771 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5771 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN COGNOME il 16/05/1982
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato ilprimo lb’f motivo 40 generica censura in fatto alla valutazione probatoria che ha correttamente coinvolto il ricorrente nella detenzione dello stupefacente relazione ai due sequestri i ricollegandol4 senza incorrere in vizi logici e giuridici, alle intercettazioni precedenti e successive ai due arresti;
Ritenuto che la censura in punto di pena è generica ce:~ al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che considerato gli indici di gravità del fatto e della personalità dell’impu desunta anche da precedente specifico, considerando la pena inflitta poco sopra la media edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 18.11.2024