Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24938 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24938 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME, con il quale si contesta correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato d all’art. 628, co.3 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cor merito nella parte in cui rileva che l’effetto intimidatorio dispiegato dall’arma u dall’imputato era dipeso dal fatto che questa aveva una fattezza del tutto corrispondent quella di un’arma vera e propria, tale da incutere timore nella persona offesa;
che, per tale ragione, il medesimo deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la senten oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta il giudizio di comparazione opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondat implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacat legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorr sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la solu dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza dell irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono incensurabili quanto evidenziano la sussistenza di precedenti penali a carico dell’imputato, la gravità fatto e l’assenza di ulteriori elementi di segno positivo, al fine di giustificare il di circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva;
che l’unico motivo del ricorso di COGNOME NOME, con il quale si contesta la manca applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, co. 4 cod. pen., non è consent sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che la res sottratta non ha un modesto v economico e che la lesione all’integrità fisica e morale della persona offesa non può defi lieve, anche in considerazione dell’utilizzo di un’arma idonea a suscitare timore nella vitti che lo stesso motivo, nella parte in cui contesta l’eccessività della pena irro all’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infon perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anch in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed atten e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eser aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’ argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto a pag. 6, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presid
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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