Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4947 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SPOLETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso dell’imputato COGNOME, con il quale si contesta il man riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel moti diniego della diminuente richiesta e nello stabilire la pena, non è necessario che il giu merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenut o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si ved particolare, pag. 5);
considerato che, in relazione al primo motivo di ricorso del coimputato COGNOME, inerente alla sussistenza della condizione di procedibilità, non è stata prodotta alcuna documentazio relativa alla remissione di querela e che, di conseguenza, non è venuta meno l’originar condizione di procedibilità del reato;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata traduzione dell’imputat detenuto, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto l’udienza è stata celeb in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell’art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (si veda pag. 3);
osservato che l’ulteriore censura, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestament infondata in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice de la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazi agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorrett sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilev attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pen inferiore alla media edittale (si veda pag. 5);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.