Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia penale, confermando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Con questa decisione, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un’impugnazione, per essere valida, deve essere specifica, dettagliata e autosufficiente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, confermata sia in primo grado sia dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile del grave illecito finanziario, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la presunta manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado in merito alla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente su un vizio procedurale dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il motivo di ricorso era talmente generico e indeterminato da non rispettare i requisiti minimi previsti dalla legge.
La Violazione dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
Il fulcro della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a censurare una generica ‘manifesta illogicità’ della sentenza, senza però indicare quali fossero gli elementi specifici della motivazione ritenuti errati o contraddittori. Tale approccio non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere le critiche mosse e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che, a fronte di una sentenza di appello con una motivazione logicamente corretta e coerente, il ricorrente ha l’onere di individuare con precisione i passaggi argomentativi che intende contestare. Non è sufficiente una critica generica e astratta. Il ricorso deve essere ‘autosufficiente’, ovvero deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire al giudice di valutare la fondatezza delle censure senza dover ricercare autonomamente gli atti del processo. La mancanza di questa specificità rende il motivo di ricorso vago e, pertanto, lo condanna a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un atto di appello o di ricorso richiede rigore e precisione. Le critiche devono essere puntuali, circostanziate e supportate da riferimenti specifici alla sentenza impugnata e agli atti processuali. Una doglianza generica, che si limita a denunciare l’ingiustizia o l’illogicità della decisione senza articolarne le ragioni, non ha alcuna possibilità di successo. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e indeterminato. Non specificava gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della censura, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta sia in primo grado che in appello.
Quali sono state le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29009 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29009 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANZIO il 24/08/1963
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q.
m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025.