Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per tentato furto
In ambito penale, la presentazione di un ricorso inammissibile rappresenta un rischio concreto per chi tenta di impugnare una sentenza senza argomentazioni solide e specifiche. La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il caso di un tentativo di furto aggravato, confermando che la genericità dei motivi di ricorso preclude ogni possibilità di riforma della sentenza di appello.
Il caso e lo svolgimento del processo
Un imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli articoli 56, 624 e 625 del codice penale. La difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un vizio di motivazione in merito alla responsabilità dell’assistito. Tuttavia, l’impugnazione non ha tenuto conto della solidità dell’impianto probatorio già validato dalla Corte d’Appello.
Perché un ricorso inammissibile aggrava la posizione del condannato
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente subisce ulteriori sanzioni economiche. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che i motivi addotti erano puramente generici, poiché evitavano il confronto diretto con le prove schiaccianti emerse durante il dibattimento.
Le prove decisive: testimonianze e video
La responsabilità dell’imputato non era basata su semplici indizi, ma su elementi oggettivi e diretti. Un testimone oculare aveva riconosciuto il soggetto e la Polizia Giudiziaria aveva confermato l’identità visionando le videoriprese dei sistemi di sorveglianza. Ignorare tali elementi nel ricorso rende l’impugnazione priva di quella specificità necessaria per superare il vaglio di legittimità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla manifesta genericità del ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorrente si è limitato a dedurre un vizio di motivazione senza però attaccare i punti cardine della sentenza impugnata. In presenza di una cosiddetta doppia conforme di condanna, ovvero quando sia il tribunale di primo grado che la corte d’appello concordano sulla colpevolezza basandosi sulle medesime prove, il ricorso deve essere estremamente puntuale. La mancata contestazione del riconoscimento oculare e delle prove video ha reso il motivo di ricorso astratto e, di conseguenza, non esaminabile nel merito.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in linea con la normativa vigente, la Corte ha imposto il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce che il diritto di difesa deve essere esercitato attraverso critiche specifiche e pertinenti, specialmente quando i fatti sono stati accertati in modo univoco nei precedenti gradi di giudizio. La definitività della pena e l’aggravio economico sottolineano l’importanza di una strategia difensiva tecnica e mirata.
Cosa accade se i motivi di un ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle ammende.
Quale valore hanno le riprese video in un processo per furto?
Le videoriprese costituiscono una prova documentale decisiva che, se confermata dall’analisi della polizia giudiziaria, rende molto difficile contestare l’identificazione dell’autore del reato.
In cosa consiste la sanzione a favore della Cassa delle ammende?
Si tratta di una somma di denaro che il giudice impone di versare quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, con importi che solitamente variano tra mille e tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42020 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42020 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2, cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità dell’imputato, è generico, perché evita di confrontarsi con gli elementi posti a base della cd doppia conforme di condanna (l’imputato è stato riconosciuto dal teste oculare e dalla P.G. che ha visionato le videoriprese, v. pag. 1 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023