Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del giudizio
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per furto aggravato, sottolineando come le censure mosse alla sentenza di secondo grado fossero in realtà tentativi di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa ai giudici di Cassazione. Questa decisione offre spunti importanti sui limiti dell’impugnazione e sulla corretta formulazione dei motivi di ricorso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il delitto di furto aggravato, pronunciata dal Tribunale di Foggia e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, non rassegnato alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a quattro distinti motivi, tutti incentrati su presunti vizi di motivazione della sentenza d’appello.
L’Analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato e rigettato ciascuno dei motivi, qualificando l’intero ricorso come inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni dei giudici.
Primo Motivo: La Valutazione del Quadro Probatorio
L’imputato lamentava un vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna. La Cassazione ha prontamente respinto questa doglianza, ricordando che non è suo compito riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il ricorso è stato considerato un mero dissenso fattuale, poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e completa per ritenere l’imputato colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio.
Secondo Motivo: L’Aggravante della Violenza sulle Cose
Il ricorrente contestava l’aggravante della violenza sulle cose, sostenendo che non fosse stata adeguatamente provata. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva chiarito come la porta d’ingresso del locale fosse stata forzata. Questo atto, che compromette la funzione di difesa della proprietà, integra pienamente la fattispecie dell’aggravante, essendo stata la porta chiusa ermeticamente dalla persona offesa.
Terzo e Quarto Motivo: Diniego dei Benefici
Gli ultimi due motivi riguardavano la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha liquidato il primo come generico e infondato, poiché la corte territoriale aveva già evidenziato elementi ostativi come la non occasionalità del delitto e l’entità non esigua del danno. Anche riguardo alle attenuanti generiche, i giudici hanno ritenuto sufficiente e congruo il riferimento operato dalla Corte d’Appello agli elementi decisivi per negare il beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, nella sua interezza, non sollevava questioni di diritto o vizi procedurali rilevanti, ma si limitava a criticare l’interpretazione dei fatti e delle prove operata dai giudici dei gradi precedenti. La Cassazione ha ritenuto che i motivi fossero costituiti da ‘mere doglianze in fatto’, generici o manifestamente infondati, e che la motivazione della sentenza d’appello fosse logica, completa e priva di vizi.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un monito per chi intende adire la Suprema Corte: il ricorso deve concentrarsi su errori di diritto e non può essere un pretesto per ridiscutere il merito della vicenda. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia rafforza la funzione nomofilattica della Cassazione, volta a garantire l’uniforme interpretazione della legge, e chiarisce ancora una volta i requisiti di specificità e pertinenza che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non riguardavano errori di diritto, ma contestavano la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito. Tali doglianze non sono ammesse nel giudizio di Cassazione, che non può riesaminare il merito della causa.
Cosa è sufficiente per configurare l’aggravante della violenza sulle cose in un furto?
Secondo la Corte, per configurare tale aggravante è sufficiente che l’agente eserciti una forza fisica su un bene posto a difesa della proprietà, come una porta d’ingresso, compromettendone la funzione. La forzatura di una porta chiusa ermeticamente integra pienamente questa circostanza.
Quali elementi possono impedire la concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di negare tale beneficio sulla base di elementi ostativi quali la non occasionalità del delitto e l’entità non esigua del danno, che dimostrano come il fatto non possa essere considerato di particolare tenuità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35414 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
02
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Foggia ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio e agli elementi posti a fondamento della sussistenza della responsabilità penale, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è inerente ad asseriti vizi che, in realtà, non emergono dal provvedimento impugnato. Invero, i giudici d’appello, con argomentazione logica e completa, hanno chiarito ed evidenziato gli elementi attraverso i quali è stato possibile – al di là di og ragionevole dubbio – ritenere configurata la fattispecie incriminatrice di cui all’art 624 cod. pen.;
Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla contestata circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto con violenza sulle cose, è manifestamente infondato, atteso che – come evidenziato nella pronuncia in verifica – la porta d’ingresso del locale, in cui è stato perpetrato il furto – la quale costituisce un elemento posto a difesa della proprietà che non deve subire manomissioni che ne compromettano, ancor più, la funzione era stata chiusa ermeticamente dalla persona offesa;
Rilevato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., è assolutamente generico, oltre che manifestamente infondato, non potendosi ravvisare i motivi in base ai quali ritenere il ricorrente meritevole della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Invero, la corte territoria ha evidenziato i molteplici elementi ostativi alla concessione del beneficio richiesto, tra i quali la non occasionalità del delitto e non esiguità del danno;
Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che, come avvenuto nel caso di specie, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti
Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024