Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40648 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40648 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– NOME COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 27 febbraio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di cui agli artt. 582 e 585, commi 1 e 2, pen. e I. 110/75 (fatti commessi in Roma il 23 luglio 2019);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la censura che attinge l’affermazione di responsabilità per i reati ascritti al ricorr (in particolare, per il delitto di lesioni personali aggravate dall’uso di armi improprie, ma a per la contravvenzione del porto ingiustificato di un coltello lungo 25 cm. e di una forchett essendo la prova insufficiente (segnatamente, quanto alle lesioni, mancando un certificato medico attestante la malattia subita dalla parte offesa), deduce, tramite argomentazioni generiche, perché prive di puntuale e critico confronto con le ragioni sottese alla statuizi impugnata, un vizio non consentito nel giudizio di legittimità, giacché diretto, attravers diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa lettura U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), in assenza di specifica ed autosufficiente allegazione di individuati, decisivi e inopinabili loro fraintendim tanto più in presenza di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell’argomentazione ostesa alle pagg. 2, ultimo capoverso, e 3, primo capoverso, della sentenza impugnata; che anche le doglianze che si appuntano sul diniego di riconoscimento dell’attenuante della provocazione sono prive di pregio, perché contrassegnate dalla medesima assertività che aveva caratterizzato il corrispondente rilievo d’appello;
che la censura che si appunta sull’operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto congru la pena irrogata, comunque determinata in misura prossima al minimo con esiguo aumento per la continuazione, tenuto conto della oggettiva gravità del fatto, delle modalità esecutive, de intensità del dolo e dei molti precedenti annoverati dall’imputato pur sotto nomi diversi);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.