Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi di Appello Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la specificità e la pertinenza dei motivi sono fondamentali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla semplice riproposizione di argomenti già discussi e respinti nei gradi di giudizio precedenti. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i criteri di ammissibilità e le conseguenze di un’impugnazione carente.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna alla Cassazione
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d’Appello, pur concedendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: uno relativo alla correttezza della motivazione sulla sua responsabilità e l’altro sulla mancata disapplicazione della recidiva contestata.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione.
Primo Motivo: La Reiterazione Pedissequa dei Motivi
Il primo punto sollevato dal ricorrente contestava la logicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la sua colpevolezza. La Cassazione ha rapidamente liquidato questa doglianza, evidenziando come essa non fosse altro che una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello.
Secondo gli Ermellini, un motivo di ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse tesi, ma deve assolvere alla “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. In assenza di una critica specifica e mirata contro le ragioni della decisione impugnata, il motivo viene considerato non specifico, ma solo “apparente”, e quindi inammissibile.
Secondo Motivo e il Ricorso Inammissibile: La Questione della Recidiva
Il secondo motivo, riguardante la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata disapplicazione della recidiva, è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il suo sindacato è limitato a verificare l’esistenza di un “logico apparato argomentativo” nella sentenza impugnata, senza poter riesaminare le prove processuali.
La Corte d’Appello aveva motivato la conferma della recidiva sulla base della “pluralità di condanne non lontane nel tempo, molte delle quali per reati contro il patrimonio”. Questa motivazione, secondo la Cassazione, non presentava alcun vizio logico o contraddittorio riconducibile ai difetti elencati dall’art. 606 del codice di procedura penale. Pertanto, anche questo motivo non poteva essere accolto.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi procedurali chiari. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riproporre all’infinito le proprie tesi difensive. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, come errori di diritto o difetti logici evidenti nella motivazione, e non semplicemente esprimere un dissenso rispetto alla valutazione dei fatti operata dai giudici dei gradi precedenti. La ripetizione di argomenti già vagliati e respinti svuota il ricorso della sua funzione critica, rendendolo un mero tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione: la genericità non paga. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. È essenziale che i motivi di ricorso siano formulati come una critica puntuale e argomentata della decisione che si intende contestare, evidenziando vizi specifici e non limitandosi a una sterile riproposizione delle difese già svolte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono una semplice ripetizione di quelli già esaminati e respinti nei gradi di giudizio precedenti, mancando così di specificità, oppure quando le censure sono manifestamente infondate.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’ o ‘apparente’?
Significa che il motivo non svolge una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza confrontarsi con le ragioni esposte dal giudice nel provvedimento contestato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37627 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37627 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P Tribunale di Cremona, ha ridetermiNOME la pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e ha confermato nel resto la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli art. 216, 223 R.D. 267/1942.
Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, a fronte di una motivazione sul punto in fatto immune da vizi logici (p.6 della impugnata sentenza).
Ritenuto che il secondo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della contestata recidiva, è manifestamente infondato, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.8: pluralità di condanne non lontane nel tempo molte delle quali per reati contro il patrimonio) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente