Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente; è fondamentale articolare critiche precise e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice fotocopia di quelli già respinti in appello. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di specificità richiesti per un’efficace impugnazione.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era rivolto alla Suprema Corte per contestare una sentenza della Corte d’Appello di Roma che lo aveva condannato per il reato di rapina impropria aggravata in concorso. I motivi del ricorso si basavano essenzialmente su due punti: un presunto vizio di motivazione da parte dei giudici di merito e un’errata applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato, con particolare riferimento al cosiddetto concorso anomalo (art. 116 c.p.).
L’Analisi della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente rilevato la criticità principale del ricorso: la mancanza di specificità. I giudici hanno osservato come le argomentazioni della difesa non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello.
Questo approccio rende il ricorso inammissibile. Infatti, l’impugnazione in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto. Al contrario, deve consistere in una critica argomentata e mirata specificamente contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le proprie tesi, senza confrontarsi con la motivazione del giudice d’appello, svuota il ricorso della sua funzione tipica.
La Questione del Concorso Anomalo e della Tenuità del Fatto
Oltre alla genericità, la difesa aveva sollevato la questione del concorso anomalo, sostenendo che l’evento più grave non fosse prevedibile. Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, poiché la Corte d’Appello aveva già ampiamente e logicamente spiegato perché tale istituto non fosse applicabile al caso di specie.
Inoltre, in una memoria successiva, la difesa aveva invocato una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 86 del 2024) in materia di particolare tenuità del fatto. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che la Corte di merito aveva già valutato le circostanze concrete della condotta, escludendone la particolare tenuità con argomentazioni solide e fattuali, che rimanevano valide anche alla luce della nuova pronuncia costituzionale.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione deve essere specifico. I motivi devono individuare con precisione il vizio della sentenza impugnata e non possono risolversi in una generica riproposizione delle doglianze già esaminate e rigettate nel grado precedente. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse solo “apparente”, poiché ometteva di svolgere una vera critica argomentata contro la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva già fornito risposte esaurienti a tutte le questioni sollevate.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una difesa che non si confronta criticamente con la sentenza che intende impugnare. La semplice ripetizione di argomenti già disattesi non solo è inefficace, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per avere successo in Cassazione, è indispensabile elaborare censure nuove, specifiche e logicamente collegate ai vizi denunciati.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati non sono specifici, ma si limitano a ripetere argomenti già proposti e respinti nel precedente grado di giudizio (appello). Il ricorso deve contenere una critica argomentata e mirata alla sentenza impugnata, non una generica riaffermazione della propria tesi difensiva.
In questo caso, è stata accolta la tesi del concorso anomalo?
No, la tesi non è stata accolta. La Corte di Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva già motivato in modo esauriente e logico le ragioni per cui non sussistevano i presupposti per configurare un concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 del codice penale.
L’invocazione di una nuova sentenza della Corte Costituzionale ha modificato l’esito del processo?
No. Anche se la difesa ha richiamato una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 86 del 2024) sulla particolare tenuità del fatto, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse già analizzato le circostanze concrete, escludendo con motivazioni valide la tenuità della condotta, rendendo di fatto irrilevante la nuova pronuncia per il caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46111 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ALESSANO il 01/12/1974
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l’erronea applicazione degli artt. 110, 628 commi primo, secondo, terzo n. 1 e 116 cod. pen., sono indeducibili perché entrambi fondati su argomenti di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata sulle evidenze istruttorie comprovanti la sussistenza della rapina impropria aggravata ascritta al ricorrente e pagg. 8 e 9 sull’infondatezza della configurabilità del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.);
rilevato che con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 4 novembre u.s. la difesa ha invocato l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024;
ritenuto che la Corte di merito ha specificamente argomentato per escludere la particolare tenuità della condotta, valorizzando circostanze di fatto che non sono in discussione e che tali argomentazioni valgono ad escludere l’ontologia tenue della condotta, nella accezione fatta propria dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024, invocata dalla difesa con la memoria da ultimo depositata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.