Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3119 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3119 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 23/01/1971
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 1° marzo 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Castrovillari del 27 aprile 2022 con NOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed e 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ot 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: errata applicazio di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. oltre a carenza, ill contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità penale per la contestatagli condotta di spaccio di stupefac violazione dell’art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché carenza, illogic contraddittorietà della motivazione, lamentando la mancata qualificazione del sua condotta come ipotesi di uso personale di sostanza stupefacente.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto co motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi co motivazione resa dalla Corte di merito (cfr. pp. 1 e s. della sentenza impugn in replica alle analoghe doglianze dedotte con l’atto di appello, di fatto re le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cu si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazi motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), de indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorre ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cio innanzitutto e indefettibilimente il confronto puntuale (cioè con speci indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fond dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contes Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel ca esame, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, per ci solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione pe quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in sec
grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,0 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cort Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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