Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per fare chiarezza su un principio fondamentale del processo penale: i limiti del giudizio di legittimità. Spesso si crede che un ricorso in Cassazione sia un terzo grado di giudizio in cui tutto può essere ridiscusso, ma non è così. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per danneggiamento, ribadendo che la valutazione delle prove è compito esclusivo dei giudici di merito.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il caso nasce dalla condanna di un individuo per il reato di danneggiamento, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su due principali argomentazioni:
1. Vizio di motivazione sulla responsabilità penale: L’imputato contestava la ricostruzione dei fatti e l’affermazione della sua colpevolezza, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse carente. In particolare, metteva in discussione l’attendibilità delle dichiarazioni dei pubblici ufficiali che avevano assistito ai fatti.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava inoltre che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza procedurale e giuridica del ricorso stesso. La Corte ha stabilito che le lamentele dell’imputato non erano ammissibili in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e la Valutazione delle Prove
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni della sua decisione, basandosi su principi consolidati della giurisprudenza.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno sottolineato che le critiche dell’imputato erano “doglianze in punto di fatto”. In altre parole, il ricorrente non stava contestando un errore nell’applicazione della legge, ma stava chiedendo alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, come le testimonianze. Questo tipo di riesame è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito (definito “sindacato di legittimità”) è solo quello di verificare che il ragionamento dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) sia logico, non contraddittorio e conforme alla legge.
Anche il secondo motivo è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha ricordato che, per negare le attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento a favore dell’imputato. È sufficiente che fornisca una motivazione coerente, basata sugli elementi negativi ritenuti più importanti o sulla semplice assenza di elementi positivi degni di nota. Nel caso di specie, la Corte d’Appello lo aveva fatto in modo adeguato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un importante promemoria dei limiti invalicabili del ricorso in Cassazione. Non è una terza istanza per rimettere in discussione i fatti. Chi intende ricorrere alla Suprema Corte deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità: errori nell’interpretazione o nell’applicazione delle norme giuridiche, oppure vizi della motivazione così gravi da renderla illogica o inesistente. Qualsiasi tentativo di ottenere una rivalutazione delle prove si scontrerà inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti (doglianze in punto di fatto), un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge unicamente un controllo di legittimità.
La Corte di Cassazione può valutare l’attendibilità dei testimoni?
No, la valutazione dell’attendibilità delle prove, incluse le dichiarazioni testimoniali dei pubblici ufficiali, è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione su tale punto è manifestamente illogica o contraddittoria, non per sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Quando un giudice nega le attenuanti generiche, deve giustificare la sua decisione su ogni elemento?
No. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi rilevanti, senza dover prendere in considerazione e confutare analiticamente tutti gli argomenti favorevoli dedotti dalla difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30921 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di danneggiamento contestato, è costituito da doglianze in punto di fatto, finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull’attendibilità delle dichiarazioni dei pubblici ufficiali che avevano riferit circostanze avvenute sotto la loro diretta percezione);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pa 3 );
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
GLYPH