Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso, sottolineando perché una mera riproposizione delle argomentazioni già esaminate in appello conduce a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda una condanna per il grave reato di riciclaggio e la decisione della Suprema Corte fornisce una guida preziosa per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un’imputata, condannata nei primi due gradi di giudizio per riciclaggio. La difesa ha portato il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, basando il proprio ricorso su quattro motivi principali:
1. Contestazione della responsabilità penale per il delitto di riciclaggio.
2. In subordine, richiesta di derubricazione del reato in favoreggiamento reale o ricettazione, fattispecie meno gravi.
3. Censura della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
4. Lamentela circa l’eccessività della pena inflitta.
Questi motivi, tuttavia, non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, che la Corte ha puntualmente richiamato.
I primi due motivi, relativi alla colpevolezza e alla qualificazione giuridica del fatto, sono stati giudicati come una semplice e pedissequa reiterazione di censure già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici, i motivi erano solo apparentemente specifici, omettendo di formulare una critica argomentata e mirata contro la logica della sentenza impugnata.
Anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati respinti. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tali decisioni non possono essere messe in discussione in sede di legittimità, a meno che non emerga un’evidente illogicità nella motivazione, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo chiaro i principi giuridici che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità.
In primo luogo, è stato evidenziato che un ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale alla sentenza di secondo grado. Non è sufficiente ripresentare le stesse argomentazioni, ma è necessario dimostrare dove e perché il giudice d’appello ha sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. La mancanza di questo confronto critico rende il ricorso inammissibile per genericità.
In secondo luogo, la Cassazione ha riaffermato l’ampio potere discrezionale del giudice di merito nella commisurazione della pena, secondo i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale. Questo potere include la decisione di negare le attenuanti generiche. Il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua scelta facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Anche l’uso di formule sintetiche come “pena congrua” è considerato sufficiente se la sanzione è al di sotto della media edittale e la decisione è ancorata a elementi concreti del processo, come la gravità del reato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante sulla tecnica di redazione dei ricorsi per cassazione. La decisione finale non lascia spazio a dubbi: un appello che si limita a ripetere le doglianze precedenti senza un’analisi critica della sentenza impugnata è destinato a essere dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria. La pronuncia ribadisce la natura del giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Perché il ricorso contro la condanna per riciclaggio è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, mancando di una critica specifica e argomentata contro la decisione di secondo grado.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena ritenuta troppo alta?
No, la graduazione della pena è una decisione discrezionale del giudice di merito. In Cassazione si può contestare solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica o viola la legge, non per una semplice valutazione di non congruità.
Il giudice deve motivare dettagliatamente perché nega le attenuanti generiche?
Non necessariamente. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua decisione, senza dover prendere in considerazione e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso nel processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44971 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44971 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di pen responsabilità dell’imputata per il delitto di riciclaggio, e in subordine se ne in derubricazione in quelli di favoreggiamento reale o ricettazione, sono indeducibili perché fond su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pag 1, 2 e 3), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quant omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso;
Considerato che il motivo che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (s veda pagina 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili d ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, riman disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato che la doglianza con cui si lamenta l’eccessività della pena non è consentita dall legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata perché, secondo l’indirizzo consolidat della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed al diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rie nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati artt. 132 e 133 cod. pen.; che l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l’u di espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specific e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda pagina 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente