Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Motivi Ripetitivi
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, il suo ricorso deve presentare motivi validi e specifici. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, mette in luce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i limiti del diritto di impugnazione e le conseguenze di un suo uso non corretto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’appellante lamentava due specifici aspetti della decisione dei giudici di secondo grado:
1. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura ulteriore.
2. L’eccessività del trattamento sanzionatorio complessivamente applicato.
In sostanza, il ricorrente riteneva che la sua pena fosse troppo severa e che i giudici non avessero tenuto adeguatamente conto di elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare una sanzione più mite.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver analizzato i motivi del ricorso, ha emesso una decisione netta e perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste dell’imputato, ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. La conseguenza di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su una constatazione cruciale: i motivi presentati dal ricorrente erano semplicemente “riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi” dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha introdotto nuovi argomenti di diritto o evidenziato vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a ripetere le stesse doglianze già esaminate e respinte nel grado precedente.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione corretta e giuridicamente fondata. Nello specifico, era stato evidenziato che:
– La pena base era già stata fissata nel minimo edittale previsto dalla legge, dimostrando quindi una valutazione non eccessivamente severa da parte del giudice.
– Le circostanze attenuanti generiche erano non solo state riconosciute, ma anche ritenute prevalenti sulla recidiva contestata all’imputato, portando di fatto a una riduzione della pena.
Questa valutazione, completa e immune da vizi logico-giuridici, rendeva la riproposizione delle medesime questioni in Cassazione un tentativo sterile, privo dei requisiti di specificità richiesti per un’impugnazione di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un principio cardine del processo penale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti o le valutazioni discrezionali del giudice (come la quantificazione della pena entro i limiti di legge). Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare la Cassazione in un’ulteriore istanza di appello. Questa ordinanza serve da monito: per accedere al giudizio di legittimità, è indispensabile formulare censure nuove, pertinenti e che attengano a reali violazioni di legge, e non limitarsi a insistere su punti già chiariti e decisi.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono una semplice ripetizione di censure già correttamente esaminate e respinte dal giudice del grado precedente, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Cosa aveva già stabilito la Corte d’Appello in questo caso?
La Corte d’Appello aveva già correttamente motivato la sua decisione, evidenziando che la pena base era stata fissata nel minimo previsto dalla legge e che le circostanze attenuanti generiche erano state considerate prevalenti sulla recidiva, portando a una pena più mite.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9989 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9989 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ORISTANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che i due motivi, con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché l’eccessività del trattamento sanzionatorio, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, a pagina 5, h evidenziato come la pena base sia già stata individuata nel minimo edittale e che le circostanze attenuanti generiche sono state ritenuti prevalenti sulla contestata recidiva;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente