Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione su Motivi Generici
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano solidi, specifici e giuridicamente fondati. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma può anche comportare conseguenze economiche significative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la genericità delle argomentazioni, unita a una condotta pregressa negativa dell’imputato, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, condannato in secondo grado, si era rivolto alla Cassazione chiedendo il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, il suo profilo presentava elementi critici: al momento del controllo, era stato trovato alla guida di un veicolo senza patente e a suo carico risultavano numerosi precedenti penali, anche specifici.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che i motivi presentati dall’imputato erano non solo generici, ma anche manifestamente infondati. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
Questa decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. La Corte ha applicato il principio secondo cui chi propone un ricorso senza fondamento, determinando la causa di inammissibilità per colpa, deve sostenere i costi derivanti dalla sua azione.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione rigorosa della sentenza impugnata e dei motivi del ricorso. Le motivazioni possono essere così sintetizzate:
1. Genericità e Infondatezza dei Motivi: I due motivi addotti dal ricorrente sono stati giudicati privi di specificità e palesemente senza fondamento. La Cassazione ha rilevato che il ricorso non riusciva a individuare vizi logici o giuridici concreti nella decisione della Corte d’Appello.
2. Adeguatezza della Motivazione della Corte d’Appello: La sentenza di secondo grado è stata considerata immune da vizi. I giudici d’appello avevano, infatti, argomentato in modo adeguato sia sull’insussistenza dei presupposti per la particolare tenuità del fatto, sia sulla non meritevolezza delle attenuanti generiche.
3. Valutazione Complessiva della Condotta: La Corte ha sottolineato che la decisione impugnata aveva correttamente posto l’accento su elementi decisivi, quali le modalità della condotta, i numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato e la circostanza aggravante della guida senza patente. Questi fattori, nel loro insieme, delineavano un quadro incompatibile con i benefici richiesti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è uno strumento per tentare la sorte, ma un rimedio straordinario che richiede argomentazioni giuridiche precise e pertinenti. Proporre un ricorso inammissibile basato su motivi generici, specialmente in presenza di un quadro fattuale e personale sfavorevole, si traduce in un’ulteriore sanzione per l’imputato. La decisione serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva ponderata, che valuti realisticamente le possibilità di successo di un’impugnazione, per evitare di aggravare la posizione del proprio assistito con ulteriori condanne economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici e manifestamente infondati, e la sentenza impugnata era stata motivata in modo adeguato e senza vizi logici o giuridici.
Quali elementi sono stati decisivi per negare i benefici richiesti dall’imputato?
Sono stati decisivi le modalità della condotta, i numerosi e specifici precedenti penali a carico dell’imputato e il fatto che stesse guidando un veicolo senza patente al momento del controllo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1386 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1386 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato a NAPOLI il 10/04/1977
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e manifestamente infondati, atteso che la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato sia in merito alla insussistenza dei presupposti per confermare la non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto che alla non meritevolezza d circostanze attenuanti generiche, ponendo l’accento, oltre che sulle modalità della condotta e sui numerosi precedenti, anche specifici, a carico dell’imputato, anche sul fatto che al momento del controllo il ricorrente si trovava alla guida di un veicolo senza patente;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.