La Cassazione e il Ricorso Inammissibile: Quando la Valutazione dei Fatti Non Si Può Discutere
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per chiarire un concetto fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del ricorso alla Suprema Corte. Quando un appello si concentra sulla valutazione dei fatti anziché sulla violazione della legge, il suo destino è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile. Questo è esattamente ciò che è accaduto nel caso analizzato dall’ordinanza n. 16612/2024, in cui un’impugnazione è stata respinta proprio per questo motivo.
I Fatti del Processo
La vicenda ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace per il reato previsto dall’art. 689 del codice penale, relativo alla somministrazione di bevande alcoliche a determinate categorie di persone, come i minori. L’imputata, non accettando la decisione, ha proposto un’impugnazione che è stata correttamente qualificata dal Tribunale come ricorso per cassazione.
Il nucleo della contestazione non riguardava un errore nell’applicazione della norma di legge, bensì la motivazione del giudice di primo grado. In particolare, la ricorrente criticava il modo in cui il giudice aveva ricostruito i fatti, il momento in cui il reato si sarebbe consumato e la valutazione data alle dichiarazioni dei testimoni.
Il Ricorso Inammissibile e i Limiti del Giudizio di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione è cruciale per comprendere la differenza tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e quello di legittimità (Cassazione).
Il compito della Suprema Corte non è quello di riesaminare i fatti o di offrire una lettura alternativa delle prove. Il suo ruolo è garantire l’uniforme e corretta applicazione della legge su tutto il territorio nazionale. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione delle prove (testimonianze, documenti, etc.) a quella compiuta dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che i motivi presentati dalla ricorrente costituivano ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, la difesa non stava sostenendo che il Giudice di Pace avesse interpretato male una legge, ma che avesse sbagliato a valutare le prove. Questo tipo di critica è precluso in sede di legittimità. Tentare di ‘prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie’ è un’operazione che esula completamente dalle competenze della Cassazione.
Il ricorso è stato quindi considerato non consentito dalla legge, poiché si risolveva in una richiesta di un nuovo giudizio sui fatti, mascherata da critica alla motivazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per la ricorrente. Non solo la condanna penale è diventata definitiva, ma è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non consentiti.
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine: chi intende rivolgersi alla Corte di Cassazione deve formulare motivi di ricorso che attengano esclusivamente a questioni di diritto, come l’erronea applicazione di una norma o vizi procedurali. Ogni tentativo di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito è destinato a fallire, trasformandosi in un ricorso inammissibile.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la valutazione dei fatti e delle dichiarazioni testimoniali compiuta dal giudice di primo grado, argomenti che non possono essere trattati in sede di legittimità.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del caso, ma si limita a verificare la corretta applicazione delle norme di legge e procedurali da parte dei giudici dei gradi precedenti. È un giudice di legittimità, non di merito.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma della sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16612 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16612 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME propone impugnazione (correttamente riqualificata dal Tribunale come ricorso per cassazione) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese che l’ha condannata per il reato di cui all’art. 689 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione del giudice di prime cure in riferimento al momento in cui si è realizzato il reato e alla corretta valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024