Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38231 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38231 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOMENOMENOMEXX
nonchØ NOMENOMEXX
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria depositata dal difensore della parte civile costituita, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma della condanna, con condanna alle spese, senza allegare alcuna nota;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12 Febbraio 2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 7 Marzo 2023, escludendo la recidiva contestata a NOMENOMEXXX, così rideterminando la pena per i reati ascritti ai capi a) e b) della rubrica (maltrattamenti e estorsione nei confronti della propria convivente, capo a) artt. 629, comma primo e secondo, capo b) art. 572 cod. pen.) e revocando la pena accessoria dell’interdizione legale e della sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, con conseguente sostituzione dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque e confermando nel resto.
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NUMERO_CARTA, proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo e secondo motivo di ricorso Ł stato dedotto vizio della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 572 cod. pen. per avere la Corte di appello travisato gli elementi probatori acquisiti, così realizzando un apparato motivazionale manifestamente illogico, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, inattendibili e frammentarie del tutto non credibili, nonchØ smentite
dalle dichiarazioni del teste della difesa NOME la Corte di appello senza alcuna effettiva prova ha quindi ritenuto provato il contesto di prevaricazione e l’abitualità della condotta del ricorrente, nonostante tale considerazione fosse ampiamente smentita anche dalle dichiarazioni della figlia minorenne della ricorrente, NOME, che aveva richiamato un solo esplicito episodio relativo ad una mera lite intercorsa tra il ricorrente e la persona offesa; nello stesso senso si dovevano ritenere travisate le dichiarazioni della seconda figlia, maggiorenne, NOME avendo la stessa riferito esclusivamente di litigi verbali, mancando qualsiasi valido elemento per ritenere la abitualità della condotta e la soggezione della persona offesa al ricorrente (in termini analoghi la difesa richiamava anche le dichiarazioni del NOMEXX convivente della figlia NOME).
2.2.Con il terzo motivo Ł stata dedotta la violazione di norme processuali, attesa la inutilizzabilità degli accertamenti effettuati in sede di ispezione del telefono cellulare del ricorrente da parte della Polizia Giudiziaria, con acquisizione di dati ed elementi di prova in violazione dell’art. 360 cod. pen., risultando di conseguenza del tutto assente la prova del delitto imputato ai sensi dell’art. 629 cod. pen.; alla convalida del sequestro del cellulare ex art. 253 cod. pen. non sono seguite le garanzie difensive previste dall’art. 360 cod. pen., con mancato intervento di un organo terzo ed imparziale quanto alla acquisizione di tale elemento di prova; la affermazione di responsabilità era basata proprio sulla acquisizione di tale dato inutilizzabile.
2.3.Con il quarto motivo di ricorso Ł stato dedotto il vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 629 cod. pen. atteso che la Corte di appello aveva omesso di valutare e aveva travisato una serie di elementi probatori acquisiti, con particolare riferimento: – al mancato invio della foto da parte del NOMEX – alla mancanza di qualsiasi minaccia, nonostante le dichiarazioni della persona offesa e della figlia, come emergeva dalla trascrizione del messaggio; – alla mancata prova in ordine alla pubblicazione di foto sul profilo facebook d ella persona offesa da parte del ricorrente; – alla conseguente assenza di qualsiasi effettiva percezione di una minaccia da parte della persona offesa, atteso che la foto a sfondo sessuale non era mai giunta a destinazione.
2.4.Con il quinto motivo di ricorso Ł stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma per avere ritenuto la Corte di appello integrato l’elemento soggettivo del reato, nonostante fosse stata fornita prova in ordine alla causale della dazione di denaro, anche in considerazione delle dichiarazioni del teste COGNOME; manca del tutto una volontà di agire al fine di perseguire un ingiusto profitto.
2.5.Con il sesto motivo Ł stata dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dalla documentazione evocata dalla difesa, che avrebbe provato la ricorrenza di un accordo tra il ricorrente e la persona offesa quanto alla consegna di somma di denaro.
2.6.Con il settimo motivo di ricorso Ł stata dedotta la ricorrenza di violazione di legge per non avere la Corte di appello riconosciuto nØ l’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., nØ la attenuante c.d. costituzionale, in considerazione della lievità del pregiudizio arrecato alla persona offesa sulla base del travisamento delle dichiarazioni rese dalla stessaed alla teste di Polizia Giudiziaria NOMEXXXche affermava come la minaccia con foto non fosse giunta a destinazione.
2.7.Con l’ottavo motivo di ricorso Ł stata dedotta la violazione di legge per avere la Corte di appello di Palermo, con motivazione manifestamente illogica, applicato l’art. 235 cod. pen.; la motivazione sul punto Ł apparente e si limita a mere clausole di stile.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4.La parte civile ha depositato memoria chiedendo la conferma della condanna, con condanna alle spese senza allegare relativa nota.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
2.In via preliminare, occorre ricordare che quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente la valutazione dei giudici di merito Ł del tutto conforme in entrambi i gradi di giudizio, su tutti i punti oggetto di critica in sede di gravame, qui reiterati. E’ opportuno, pertanto, richiamare alcuni princìpi generali, costantemente affermati anche dal diritto vivente, sull’onere di specificità dell’impugnazione e sulla presenza di una ‘doppia conforme’ sentenza di condanna, temi anch’essi molto rilevanti nella valutazione dei numerosi motivi proposti.
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell’atto di impugnazione Ł innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) Ł inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-01, in motivazione).
Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al piø con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtø delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 267611;Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256133).
2.2. La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME , Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615; di recente v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, COGNOME, Rv. 281499, non mass. sul punto).
Pertanto, il giudice di appello, in presenza di una ‘doppia conforme’, nella motivazione della sentenza, non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e
adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281811, non mass. sul punto).
Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, COGNOME, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 222045 del 06/04/2023, COGNOME, non mass.).
3.Ciò premesso, si deve rilevare come il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, tutti riferibili in senso critico alla valutazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i reati ascritti da diverse prospettive argomentative (che possono quindi essere trattati congiuntamente) siano non solo totalmente reiterativi nelle argomentazioni proposte con i motivi di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), ma anche evidentemente aspecifici, atteso che non si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limitano, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza, illogicità e sostanziale erroneità della motivazione quanto alla affermazione della responsabilità del ricorrente per i reati allo stesso ascritti (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), mentre invece la sentenza impugnata ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 27550001; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, COGNOME, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, COGNOME, Rv. 256879-01). La Corte di appello ha difatti ampiamente ricostruito: – il contesto nell’ambito del quale maturavano le condotte imputate; – la portata e rilevanza delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute pienamente credibili; – la piena considerazione e valutazione delle censure della difesa, volte a sminuire la portata e le caratteristiche delle condotte ascritte al ricorrente (pag. 2 e segg.) proprio in relazione alle dichiarazioni della persona offesa, superando tali censure mediante una valutazione analitica del portato di tali dichiarazioni, ricostruendo la pluralità di episodi di violenza subiti, il contesto di prevaricazione che caratterizzava il legame sentimentale con il ricorrente, specificamente valutando le incertezze espositive quale elemento correlato allo stato sociale della persona offesa, ai limiti culturali della stessa, oltre che alle difficoltà legate alla rievocazione del proprio vissuto, doloroso, deprimente e caratterizzato da episodi di violenza e aggressioni subite con diversi corpi contundenti; – le ragioni di mera sopraffazione dalle quali scaturivano le aggressioni, la piena intenzionalità delle stesse, le motivazioni riferibili al ricorrente che portavano a richieste di denaro in modo minaccioso e violento con chiari effetti coercitivi, per il timore di un danno ingiusto, nei confronti della persona offesa;- la progressione delle condotte violente e minacciose anche quando la persona offesa aveva cercato di sottrarsi alla relazione con il ricorrente, tanto che la volontà di sopraffazione si esplicava anche nella
minaccia di ledere la piø profonda sfera intima e sessuale della persona offesa; – la decisione di denunciare conseguente e l’osservata consegna di denaro a seguito delle minacce di ritorsioni e pubblicazioni di fotogrammi personali e relativi alla vita intima del ricorrente durante la relazione con la persona offesa; – la sistematicità dei comportamenti; la piena conferma della sopraffazione subita dalla persona offesa per come ricostruita specificamente anche sulla base delle dichiarazioni della figlia NOME che riferiva di ripetute minacce di morte pronunciate all’indirizzo della madre (pag. 5 e seg. elementi con i quali la difesa non si confronta effettivamente),della figlia NOME, del NOMEXXXdel
NOMEXXX e del NOMEXX, oltre che del personale operante al quale la persona offesa si rivolgeva in uno stato di evidente paura; – la irrilevanza delle deduzioni difensive quanto alla portata delle dichiarazioni del teste COGNOME, con specifica motivazione quanto al non aver potuto lo stesso assistere alle violenze che si realizzavano all’interno dei luoghi di vita quotidiana della coppia; – la diretta considerazione della versione alternativa del ricorrente quanto alla asserita ricorrenza di accordi economici tra i due conviventi in ordine alla corresponsione di parte del reddito di cittadinanza (ritenendola del tutto generica, sfornita di elementi a supporto e non credibile).
3.1.A fronte di una motivazione specifica, puntuale, del tutto esente da aporie o manifesta illogicità, il ricorrente si limita a proporre in modo reiterativo una propria lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01). In conclusione, si deve osservare come la Corte di appello ha in modo logico ed argomentato valutato l’esito della istruttoria dibattimentale, con motivazione coerente ed approfondita, applicando correttamente i principi piø volte affermati da questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa.
3.2.In tal senso, si deve osservare come la Corte di appello abbia applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale quando si verte in un caso in cui Ł necessario esaminare l’attendibilità della persona offesa, non Ł obbligatoria la ricerca di conferme rispetto a quanto dichiarato: la giurisprudenza di legittimità infatti, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza della parte offesa attraverso l’individuazione di conferme esterne al dichiarato si esprime in termini di opportunità e non di necessità, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279070-01 Sez. 1, n. 29732 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 248016-01). Nel caso di specie, nella valutazione effettuata, con motivazione conforme, dal giudice di primo e di secondo grado non Ł mancata una verifica accurata e rigorosa dell’attendibilità della stessa, con la quale il ricorrente non si confronta.
A ciò si deve aggiungere che costituisce principio incontroverso l’affermazione che la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01). Nel caso in esame, infatti, la Corte di appello, con motivazione accurata e persuasiva, ha rilevato come il quadro probatorio a carico del ricorrente fosse univoco e convergente, tenuto conto della verificata credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa, che risultavano confermati da tutti gli altri elementi di prova. Dunque, la
motivazione offerta dalla Corte territoriale Ł priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali, fornendo una logica e coerente valutazione degli elementi che compongono il quadro probatorio a carico del ricorrente. Il ricorrente non si Ł quindi confrontato con le ragioni poste a fondamento della motivazione e con la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito che Ł inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).
4.Il terzo motivo di ricorso non Ł consentito, in quanto totalmente reiterativo in mancanza di qualsiasi confronto con l’esplicita valutazione della Corte di appello sull’identico tema introdotto in sede di appello (pag. 8 e seg.). In via preliminare, occorre rilevare come il ricorrente abbia scelto di accedere al rito abbreviato, con conseguente sottoposizione dell’insieme del materiale probatorio confluito nel fascicolo del dibattimento alla previsione di cui all’art. 438, comma 6bis, cod. proc. pen.; la Corte di appello ha specificamente motivato sul tema introdotto dalla difesa, escludendo l’applicabilità nel caso in esame dell’art. 360 cod. proc. pen. ed escludendo che ricorra una ipotesi di accertamento tecnico irripetibile e la mancanza di qualsiasi dato obiettivo volto a riscontrare la violazione di un divietorelativo alla acquisizione di un divieto probatorio, in assenza di qualsiasi elemento o allegazione della difesa che dimostrasse una eventuale alterazione di dati originali o la mancata corrispondenza dei dati estratti a quelli originali (la difesa ha semplicemente osservato che l’immagine oggetto della richiesta estorsiva non risultava inviata, dato considerato dalla Corte di appello e ritenuto non risolutivo tenuto conto dell’insieme degli elementi probatori acquisiti al fascicolo per il dibattimento). ¨ stato, dunque, correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire secondo il quale in tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 438, comma 6bis , cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla “violazione di un divieto probatorio”, non tutte le prove assunte in “violazione dei divieti stabiliti dalla legge” ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali (Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, COGNOME, Rv. 288547-01). La decisione appena citata ha difatti ricostruito a livello sistematico l’area di applicabilità del divieto di cui all’art. 448, comma 6bis , cod. proc. pen., chiarendo, in modo che pienamente si condivide che: ‘Il tema centrale da approfondire, quindi, attiene alla individuazione della categoria delle ‘inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio’, prevista dal comma 6bis dell’art. 438 cod. proc. pen. Deve innanzitutto osservarsi che la categoria delle ‘inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio’ si riferisce ad una ‘sottoclasse’ di fattispecie, rispetto alla ‘classe’ di fattispecie incluse nella piø generale categoria della inutilizzabilità. Invero, questa soluzione discende immediatamente dal dettato legislativo, perchØ il legislatore, se avesse avuto voluto consentire la rilevabilità di tutte le inutilizzabilità, non avrebbe escluso la deducibilità, in linea generale, di questa patologia salvo alcune specificamente indicate, e precisamente solo quelle «derivanti dalla violazione di un divieto probatorio». Sembra inoltre eccessivo limitare la categoria delle ‘inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio’ esclusivamente alle c.d. inutilizzabilità ‘fisiologiche’ o ‘relative’, ossia quelle operanti per il giudizio dibattimentale in applicazione delle regole proprie di tale rito, o comunque espressamente previste dal legislatore solo con
riguardo a tale forma processuale (cfr., ad esempio, art. 350, comma 7, cod. proc. pen.). Per un verso, infatti, l’introduzione del limite alla rilevabilità delle inutilizzabilità, se fosse stato circoscritto a queste ipotesi, sarebbe stato del tutto superfluo, perchØ il giudizio abbreviato Ł, per sua natura, giudizio «definito all’udienza preliminare allo stato degli atti» (cfr., emblematicamente, art. 438, comma 1, cod. proc. pen.), e perchØ gli elementi specificamente indicati dal legislatore come inutilizzabili nel dibattimento sono da ritenere invece utilizzabili, a contrario, fuori di questa tipologia di processo. Del resto, l’art. 442, comma 1 -bis , cod. proc. pen., come inserito dall’art. 30, comma 1, lett. a), legge 16 dicembre 1999, n. 479, già prevedeva esplicitamente l’utilizzabilità degli atti di indagine, nØ alcuno mai ha dubitato, anche prima della introduzione del comma 6bis nell’art. 438 cod. proc. pen., della piena utilizzabilità nel giudizio abbreviato di tali atti, sebbene gli stessi fossero formati unilateralmente, dal pubblico ministero, dalla polizia giudiziaria o dai difensori, e fossero, salvo tassative eccezioni, inutilizzabili nel dibattimento. Sotto altro profilo, poi, anche da un punto di vista lessicale e semantico, la nozione di «violazione di un divieto probatorio», di cui all’art. 438, comma 6bis, cod. proc. pen., non risulta coincidente con quella, piø ampia, di «violazione dei divieti stabiliti dalla legge», prevista dall’art. 191, comma 1, cod. proc. pen. quale fondamento della categoria generale della inutilizzabilità. Appare allora ragionevole ritenere che la categoria delle ‘inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio’ si riferisca a quelle inutilizzabilità determinate dalla violazione di una regola di esclusione di tipo contenutistico, ossia di una regola che priva in radice il giudice del potere di assumere una determinata prova , come, ad esempio, quella dettata con riguardo alle informazioni sulle voci correnti nel pubblico, o quella relativa alla testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini. 2.3. In considerazione della nozione appena delineata di ‘inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio’, la previsione testuale dell’art. 438, comma 6bis , cod. proc. pen. sembra comportare, come già rilevato da piø voci in dottrina, che dall’area delle inutilizzabilità rilevabili nel giudizio abbreviato siano da escludere quelle derivanti da violazioni di regole concernenti il procedimento acquisitivo dell’elemento istruttorio ‘. La Corte di appello ha applicato il principio evocato in considerazione della doglianza sollevata in appello dalla difesa, che ha esclusivamente richiamato una violazione quanto al procedimento acquisitivo dell’elemento istruttorio in questione.
4.1.Inoltre, si deve considerare come il motivo, specificamente affrontato dalla Corte di appello, in termini di manifesta infondatezza, si caratterizzava per estrema genericità anche in sede di ricorso in appello, non avendo la parte ricorrente evidenziato la decisività di tale elemento di prova in termini di prova di resistenza, essendosi la stessa limitata ad affermare che la decisione si basa proprio su tale dato probatorio viziata, mancando qualsiasi altro elemento di prova anche nell’ottica del giudizio di resistenza, senza con ciò effettivamente confrontarsi con la decisione dei giudici di merito, che hanno richiamato numerosi altri elementi di prova a supporto della decisione (testimonianze e osservazione della consegna del denaro a mero titolo esemplificativo). Questa Corte ha in tal senso affermato, con principio che qui si intende ribadire, che nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2,
n.30271del11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303-01; Sez. 2, n.7986del18/11/2016, La Gumina,Rv. 269218-01).
5.Il sesto motivo di ricorso Ł generico ed aspecifico; come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, l’evocazione della mancata acquisizione documentale Ł del tutto aspecifica e generica, non avendo il ricorrente indicatoquali siano stati i documenti non acquisiti e, dunque, esclusi dalla Corte di appello, oltre alle ragioni specifiche di rilevanza in considerazione della quanto mai generica allegazioni in ordine ad eventuali accordi sopravvenuti tra le parti da collegare alla produzione del modulo Isee. Sul punto la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, la violazione del diritto di difesa, “sub specie” di mancata ammissione delle prove dedotte (nel caso concreto documentazione in alcun modo identificata), esige che siano indicate specificamente le prove che l’imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento. (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rhafor, Rv. 271849-01). Inoltre, occorre precisare che, premessa la assoluta genericità della richiesta proposta in questa sede, comunque la Corte di appello ha specificamente motivato sul tema devoluto (pag. 9 dove si Ł valorizzata l’irrilevanza della acquisizione documentale relativa alla percezione del reddito di cittadinanza da parte della persona offesa).
6.Sono generici anche il settimo e ottavo motivo di ricorso relativi alla asserita ricorrenza di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio (art. 62, n.4, cod. pen. e c.d. attenuante costituzionale) ed alla applicazione dell’art. 235 cod. pen.; anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la esplicita motivazione della Corte di appello sui punti di decisione in questione (pag. 9 e segg. dove si Ł sottolineata la particolare offensività della condotta estorsiva e la rilevanza della volontà di utilizzare a tal fine immagine intime delle quali aveva la disponibilità proprio sulla base della relazione intercorsa con la persona offesa, oltre alla particolare violenza agita in modo continuato anche con minaccia nei confronti della persona offesa; pag. 11 quanto alla conferma della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato, dove si Ł valorizzata la inammissibilità della censura, introdotta solo ed esclusivamente con i motivi nuovi in violazione del disposto di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., rappresentando una questione autonoma introdotta oltre i termini previsti per la devoluzione in appello e si Ł comunque argomentato specificamente in ordine ai presupposti legittimanti la misura di sicurezza, con valutazione di attualità e concretezza di pericolosità).
7.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
8.Nulla deve essere disposto in ordine alle spese per la parte civile costituita, in mancanza di nota con specifica richiesta di rifusione ai sensi dell’art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 24/10/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.