Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3891 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3891 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
inoltre:
Celi NOME
avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d’appello di Reggio calabria
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni depositate dalla parte civile in data 16.12.2025;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di diffamazione aggravata poiché estinto per sopravvenuta prescrizione, confermando nel resto, comprese statuizioni risarcitorie.
Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione delle norme previste a tema di inutilizzabilità della prova per mancata acquisizione dell’originale del documento contestato come corpo del reato, ed il secondo motivo, con cui il ricorrente censura l’illogicità e la contraddittorietà dell motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, sono
indeducibili perché fondati su motivi che, in parte, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), ed in parte sono manifestamente infondati perché in contrasto con il dato normativo e con l’interpretazione costantemente seguita dalla giurisprudenza di legittimità.
Nello specifico, quanto all’utilizzabilità della copia della missiva contenenti le dichiarazioni diffamatorie (la cui conformità all’originale non viene contestata neanche in ricorso), la stessa, per il principio della libertà della prova, ben poteva essere valutata dal giudice di merito per la ricostruzione dei fatti, senza che fosse indispensabile acquisire il documento originale (tra le tante cfr. Sez. 2, n. 52017 del 21/11/2014, Lin, Rv. 261627-01).
Quanto invece alla sussistenza del reato, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, la sentenza impugnata si sofferma in modo adeguato, completo e lineare sul carattere diffamatorio e indimostrato di una parte delle dichiarazioni contenute nell’esposto (cfr. p. 3, rectius p. 5), sulla base delle quali venivano mosse gravissime accuse di esercizio dell’attività giurisdizionale per finalità egoistiche (l’accrescimento del proprio potere sul territorio) e di agevolazione verso consorterie mafiose.
Il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il vizio d motivazione apparente e insufficiente in relazione alla liquidazione del danno morale riconosciuto alla parte civile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4, rectius p. 6). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Non deve essere disposta la condanna alla rifusione delle spese processuali per il presente grado di giudizio nei confronti della parte civile perché, come anche di recente ribadito:
«Nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione dell spese processuali, nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766 – 01)
e che più in generale;
«In tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile, la disposizione di cui all’art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest’ultima l’onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare conclusioni scritte e nota spese» (Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Rv. 288298-01).
Nel caso in esame, la parte civile si è limitata a depositare solo le proprie conclusioni e note spese, per di più tardivamente, il giorno prima dell’udienza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso il 17/12/2025