Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Ammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sui requisiti necessari per presentare un ricorso e sulla gestione della sospensione condizionale della pena. Il caso in esame ha portato a una dichiarazione di ricorso inammissibile, fornendo una chiara lezione sulla necessità di formulare motivi di impugnazione specifici e non meramente ripetitivi. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni giuridiche che hanno guidato i giudici.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un’imputata, condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Genova per il reato di truffa. La difesa dell’imputata ha sollevato due principali questioni: la prima contestava nel merito l’affermazione della sua responsabilità penale, mentre la seconda criticava la decisione dei giudici di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una somma a titolo di provvisionale.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’intero ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Questa decisione si fonda su due distinti ordini di ragioni, uno di carattere procedurale e l’altro di merito.
La Genericità del Primo Motivo di Ricorso
Il primo motivo, relativo alla contestazione della responsabilità penale, è stato giudicato inammissibile perché considerato una semplice riproposizione delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, i motivi vengono considerati ‘apparenti’ e non assolvono alla loro funzione critica, rendendo il ricorso inammissibile.
L’Onere della Prova nella Sospensione Condizionale della Pena
Il secondo motivo, riguardante la sospensione condizionale, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: è onere dell’imputato fornire al giudice prove concrete e specifiche della propria incapacità economica a soddisfare la condizione del pagamento della provvisionale. Non basta una generica affermazione di difficoltà; occorre dimostrare, attraverso un ‘motivato apprezzamento delle condizioni economiche’, l’impossibilità di adempiere. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente rilevato l’assenza di tali prove, giustificando così il mantenimento della condizione, vista anche la ‘modesta’ entità della provvisionale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è duplice. Da un lato, si riafferma il rigore formale richiesto per l’accesso al giudizio di legittimità. Il ricorso non può essere una terza istanza di merito, ma deve concentrarsi sulla violazione di legge o sul vizio logico della motivazione della sentenza precedente. La pedissequa reiterazione di argomenti già vagliati svuota di significato il ruolo della Suprema Corte.
Dall’altro lato, la decisione sulla sospensione condizionale rafforza il principio di responsabilità dell’imputato. Il beneficio della sospensione è una concessione che può essere subordinata a degli obblighi riparatori. Se l’imputato ritiene di non poterli adempiere per ragioni economiche, deve attivarsi per dimostrarlo concretamente, non potendo aspettarsi che il giudice presuma la sua incapacità senza elementi probatori a supporto.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la prassi legale. In primo luogo, evidenzia che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, evitando di riproporre in modo acritico le difese svolte nei gradi precedenti. In secondo luogo, chiarisce che l’imputato che richiede la revoca di una condizione legata alla sospensione condizionale della pena ha un preciso onere probatorio sulle proprie condizioni economiche. La mancanza di tali prove legittima il giudice a mantenere l’obbligo di pagamento, specialmente se l’importo è considerato modesto. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il primo motivo era una mera ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte in appello, mancando di una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
A chi spetta l’onere di provare l’impossibilità di pagare la provvisionale per la sospensione della pena?
Secondo la Corte di Cassazione, spetta all’imputato l’onere di fornire prove specifiche e concrete che dimostrino le sue condizioni economiche e la sua incapacità di pagare la somma imposta come condizione per la sospensione della pena.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3918 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata per il delitto di truffa contestato, è fondato su doglianze che s risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 6-8), dovendo considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla decisione di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, è manifestamente infondato in quanto, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, è onere dell’imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell’interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591 – 01);
che il giudice di appello ha rilevato l’assenza di ragioni concrete per eliminare la subordinazione del beneficio al pagamento della modesta provvisionale (si veda, in proposito, pag. 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Pres ente