Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e conformi a quanto stabilito dalla legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio cruciale: la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito conduce inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre un chiaro insegnamento sui requisiti necessari per accedere al giudizio di legittimità, evitando sanzioni e la condanna alle spese.
Il Contesto del Caso: Dal Giudizio di Merito al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Un imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, ha deciso di impugnare tale decisione presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Tra i motivi addotti, la difesa lamentava presunti errori nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti, sollecitando una rinnovazione dell’istruttoria e contestando l’applicazione di specifiche norme del codice penale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile e le Sue Conseguenze
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza che ha tagliato corto le aspirazioni del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale decisione non entra nel merito delle accuse, ma si ferma a un livello preliminare, verificando se l’appello possiede i requisiti per essere discusso. La conseguenza diretta, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione su una ragione netta e consolidata nella giurisprudenza: i motivi del ricorso erano puramente ripetitivi. Essi non facevano altro che riproporre le stesse censure e doglianze già ampiamente vagliate e motivatamente respinte dai giudici della Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato come il giudizio di merito avesse fornito argomenti giuridicamente corretti, puntuali e coerenti con le prove acquisite. I giudici di legittimità hanno il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di effettuare una nuova valutazione dei fatti. Poiché i motivi del ricorso non evidenziavano vizi di legittimità (come manifeste incongruenze logiche o violazioni di legge), ma si limitavano a sollecitare un riesame del merito, l’impugnazione è stata ritenuta non consentita dalla legge in quella sede.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È necessario articolare motivi di ricorso specifici, che evidenzino un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Riproporre semplicemente le stesse argomentazioni già sconfitte in appello si traduce in un’azione processuale destinata al fallimento, con l’ulteriore aggravio di sanzioni economiche significative. La funzione della Cassazione non è quella di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di garante della corretta e uniforme interpretazione della legge.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte correttamente dai giudici di merito, senza introdurre nuovi e validi argomenti di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso contestava anche la mancata rinnovazione dell’istruttoria. Come ha risposto la Corte?
La Corte ha ritenuto inammissibile anche questo motivo, affermando che le argomentazioni dei giudici precedenti a riguardo erano coerenti, puntuali e immuni da manifeste incongruenze logiche, rendendo la richiesta di rinnovazione infondata in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47401 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47401 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME nato a FOGGIA il 18/10/1958
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epiqrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa con l’appello sia in ordine alla rivendicata applicabilità di specie dell’alt 393-bis cp;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e processuali e della somma di Euro tremila condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.