Ricorso Inammissibile: Guida ai Motivi di Rigetto in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una sentenza penale, ma non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti. Comprendere quando un ricorso inammissibile viene rigettato è fondamentale. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio pratico dei limiti e dei requisiti di questo strumento processuale.
Il Caso in Esame
Una persona condannata dalla Corte d’Appello di Napoli proponeva ricorso per Cassazione, lamentando tre principali violazioni:
1. Errata valutazione delle prove e violazione di legge in relazione ai reati contestati.
2. Mancata applicazione di una circostanza attenuante.
3. Eccessività della pena inflitta.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile su Tutta la Linea
La Suprema Corte ha analizzato ciascun motivo, evidenziando le ragioni giuridiche che ne impedivano l’accoglimento. La decisione si basa su principi consolidati della procedura penale che definiscono in modo netto i poteri della Cassazione rispetto a quelli dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
L’analisi della Corte fornisce una guida preziosa sui confini del giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio le ragioni del rigetto.
1. La Pedissequa Reiterazione dei Motivi
Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché non era una critica specifica e argomentata alla sentenza della Corte d’Appello, ma una semplice ripetizione (pedissequa reiterazione) degli stessi argomenti già presentati e respinti in secondo grado. La Cassazione non è una sede per riproporre le medesime difese, ma per contestare specifici errori di diritto commessi dal giudice precedente. Un ricorso generico, che non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, è destinato a fallire.
2. Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il secondo e il terzo motivo, relativi alla mancata concessione di un’attenuante e all’entità della pena, sono stati respinti perché invadevano il campo del “merito”, riservato ai giudici di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione è un giudice di “legittimità”: il suo compito è assicurare che la legge sia stata applicata correttamente, non stabilire se una pena sia ‘giusta’ o se un’attenuante dovesse essere concessa. Queste valutazioni implicano un’analisi dei fatti e delle circostanze del caso che è preclusa alla Suprema Corte, a meno che la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
3. La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
In particolare, sulla questione della pena, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: la sua graduazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Quest’ultimo, nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, è l’unico a poter determinare la sanzione più adeguata, bilanciando aggravanti e attenuanti. La Cassazione interviene solo in caso di vizi logici macroscopici nel ragionamento del giudice, che in questo caso non sono stati riscontrati.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione non è una terza possibilità di essere giudicati nel merito. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnico, specifico e focalizzato esclusivamente su errori di diritto o vizi di motivazione gravi e palesi. Proporre motivi generici, ripetitivi o che chiedono una nuova valutazione dei fatti porta non solo al rigetto, ma anche alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile principalmente quando i motivi sono generici, costituiscono una mera ripetizione di argomenti già respinti in appello, oppure quando chiedono alla Corte di rivalutare i fatti del caso (questioni di merito), compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
La Corte di Cassazione può modificare l’entità di una pena ritenuta troppo alta?
No, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, ma può annullare la sentenza solo se la motivazione sulla pena è completamente assente, manifestamente illogica o contraddittoria.
Cosa succede se il ricorso penale in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, un fondo gestito dal Ministero della Giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28784 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 192, 629 e 640 cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 4-5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità in ordine alla natura dei beni giuridici aggrediti;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi a pagina 6 della sentenza impugnata, con riferimento alle modalità della condotta e al concreto disvalore del fatto compiuto dall’imputata;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.