Ricorso Inammissibile per Spaccio: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un tema cruciale della procedura penale: i requisiti di ammissibilità di un ricorso. Quando un’impugnazione rischia di essere dichiarata un ricorso inammissibile? La Corte, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale: non basta ripetere le stesse argomentazioni, ma è necessario un confronto critico e specifico con la decisione che si intende contestare. Analizziamo insieme questo caso emblematico in materia di stupefacenti.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, l’imputato era stato trovato in possesso di un quantitativo di eroina dal quale sarebbe stato possibile ricavare ben 196 dosi medie singole. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provata la finalità di spaccio e la responsabilità penale dell’imputato.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, basando la propria impugnazione su tre punti principali:
1. Violazione di legge e vizi di motivazione: si contestava l’esclusione della destinazione della sostanza all’uso esclusivamente personale.
2. Mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve: in subordine, si chiedeva l’applicazione della fattispecie di reato di minore gravità, prevista dal comma 5 dell’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti.
3. Illegittimità della confisca: si sosteneva l’illegittimità della confisca del denaro rinvenuto, in quanto, a dire della difesa, non sussistevano i presupposti di legge.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti e ha concluso per la totale inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione mancava dei requisiti minimi per poter essere esaminato.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dai Giudici Supremi. Il ricorso è stato giudicato inammissibile principalmente per la genericità dei motivi. La Corte ha osservato che le argomentazioni della difesa si risolvevano, di fatto, in una mera riproposizione di quelle già presentate nel giudizio d’appello. Mancava, secondo i giudici, un elemento essenziale: un confronto critico e specifico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. In altre parole, la difesa non ha spiegato perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata, limitandosi a ripetere le proprie tesi. Questo atteggiamento processuale rende l’impugnazione generica e, di conseguenza, inammissibile.
Per quanto riguarda la censura relativa alla confisca del denaro, la Corte l’ha definita manifestamente infondata. I giudici hanno chiarito che tale misura è consentita per tutti i reati previsti dall’art. 73, sia in base al comma 7-bis dello stesso articolo, sia in base al successivo art. 85-bis. Pertanto, la contestazione su questo punto era priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito importante sulla tecnica di redazione degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice precedente, ma è indispensabile articolare una critica puntuale e argomentata, dialogando specificamente con le motivazioni della sentenza che si contesta. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono banali: oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, l’imputato è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in assenza di una prova di colpa incolpevole nel determinare la causa di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua genericità. I motivi presentati erano una semplice riproposizione delle argomentazioni già esposte nel giudizio d’appello, senza un necessario confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
La confisca del denaro posseduto dall’imputato era legittima?
Sì, la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura sulla confisca manifestamente infondata. Ha specificato che tale misura è consentita per tutti i reati previsti dall’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti, in base sia al comma 7-bis dello stesso articolo sia all’art. 85-bis.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40056 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di spaccio eroina sufficiente a ricavarne 196 dosi medie singole.
Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’esclusione della destinazione della sostanza all’esclusivo uso personale e, in subordine, al diniego dell’ipotesi lieve, di cui al successivo comma 5; nonché con riferimento alla confisca del denaro in suo possesso, non ricorrendo i presupposti di cui al comma 7-bis del citato art. 71
Il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi, che si risolvono sostanzialmente nella riproposizione di quelli d’appello, senza il necessario confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. La censura in tema di confisca, inoltre, è manifestamente infondata, essendo tale misura consentita per tutti i reati di cui all’art. 73, a norma sia del citato comma 7-bis, che del successivo art. 85-bis.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.