Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25571 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 gennaio 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 2 luglio 2021 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi della più lieve ipotesi di cui all’art. 624 cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica ad analoga doglianza eccepita con l’atto di appello, la censura reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, valutando in modo adeguato i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente idonea a giustificare, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ritenuto di negare la riqualificazione giuridica del fatto nella modalità richiesta da parte dell’imputato, definendo la nozione di luogo di privata dimora, più ampia di quella di mera abitazione, quale luogo in cui un soggetto svolge atti della propria
vita privata e prescinde dalla facilità di accesso allo stesso (cfr., in ques termini: Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016, Giusto, Rv. 268626-01; Sez. 5, n. 2768 del 01/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262677-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente